MA SOLO SE IL FONDO È RICONDUCIBILE AGLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA
di Maria Sole Betti
Niente imposta sulle transazioni finanziarie per i fondi pensione europei. A dirlo è la risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate n. 224 del 28 aprile 2022, in cui l’amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti circa il regime fiscale dei dividendi italiani e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società italiane conseguiti da un ente pubblico estero che svolge attività di gestione finanziaria di risorse pubbliche per la costituzione di riserve a beneficio del sistema previdenziale obbligatorio estero.
I dubbi erano stati sollevati da un fondo francese, qualificabile come ente pubblico nazionale a carattere amministrativo con la finalità di ridurre i futuri squilibri del sistema pensionistico oltralpe. Nel quadro della propria politica di investimento, il fondo pone in essere e gestisce investimenti in diversi tipi di asset fra i quali sono ricomprese anche le partecipazioni al capitale di società fiscalmente residenti in Italia, quotate e non. A fronte di tali investimenti, il fondo ritrae dividendi distribuiti dalle Società Italiane e plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni in Società Italiane.
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