IL CASO

Autore: Michele Borsoi
ASSINEWS 340 – aprile 2022

Premessa
Le condizioni dei contratti di assicurazione riferiti al rischio di incendio prevedono l’applicazione di un limite di indennizzo a fronte del verificarsi di determinati eventi, ad esempio: eventi socio politici ed eventi atmosferici. Con questa previsione l’assicuratore si obbliga per una misura inferiore al 100% della somma assicurata.

Il dubbio
Se non espressamente indicato nelle condizioni può però sorgere il dubbio se detto limite di indennizzo, supponiamo il 70%, si debba applicare alle somme complessivamente assicurate oppure alla somma assicurata per singola partita di polizza.

Partite di polizza
Generalmente ci troviamo in presenza di tre partite di polizza riguardanti il fabbricato, i macchinari, attrezzature ed arredi e merci. La condizione precisa che l’impresa non pagherà un importo superiore al 70% delle somme assicurate. Se il testo contrattuale è quello succitato, il limite di indennizzo si applicherà alle somme complessivamente assicurate. Solo se la condizione fa espresso riferimento all’applicazione alla singola partita di polizza si avrà questa interpretazione ed applicazione del limite di indennizzo.

Differenze
Le due versioni non sono solo un esercizio di stile, ma possono comportare il pagamento di un indennizzo ben diverso.

Calcolo
Andiamo ad esaminare in concreto i fatti, portando come evidenza un caso di sinistro su cui utilizzeremo i due diversi sistemi di determinazione del limite di indennizzo.

Somme assicurate

Fabbricato – 2.500.000
Macchinari – 8.000.000
Merci – 2.000.000
Somma complessivamente assicurata – 12.500.000 – Limite di indennizzo 70%

Danni da evento atmosferico con rottura e breccia del tetto con danni al fabbricato di 400.000 più conseguente bagnamento e danneggiamento di merci del magazzino di 1.800.000; un sinistro il cui danno complessivo ammonta a 2.200.000.

Nel calcolo del limite di indennizzo che prende in considerazione le somme complessivamente assicurate si riceverà l’importo di 2.200.000, in quanto il limite di indennizzo del 70% applicato a 12.500.000 (8.750.000) è decisamente superiore del danno; mentre nel caso si consideri l’applicazione per singola partita di polizza si avrà sempre un indennizzo 400.000 per il fabbricato, ma per le merci si avrà solo 1.400.000 dato dal 70% di 2.000.000.

Questo calcolo è ovviamente svincolato da ogni altra valutazione circa il valore della cosa e la presenza di eventuale applicazione di franchigia o scoperto, ma quello che premeva esaminare era che anche solo poche differenti parole, possono comportare significative differenze in caso di sinistro.


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