di Vincenzo Giannotti
Non è sufficiente il consenso del Ministero dell’Istruzione per ritenere valide le clausole modificative di un contratto di appalto, addossando spese aggiuntive all’Istituto scolastico. Stante l’autonomia del dirigente scolastico sulle spese a carico della sua gestione, la mancanza della sottoscrizione del contratto conduce alla nullità del negozio giuridico, travolgendo le maggiori spese reclamate dalla società. Sono queste le indicazioni della Cassazione (ordinanza n.5996/2022) che, in riforma della sentenza della Corte di appello, ha annullato il decreto ingiuntivo della società per i servizi aggiuntivi effettuati.
A seguito di un decreto ingiuntivo, per il pagamento dei maggiori servizi resi all’Istituto scolastico, la Corte di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, ha condannato l’Istituto al pagamento delle maggiori somme reclamate dalla società. L’accoglimento della rivendicazione della società discendeva dall’accordo raggiunto con il Ministero dell’Istruzione e la Prefettura, sulle maggiori somme necessarie a garantire il mantenimento, fino alla conclusione dell’anno scolastico, di un certo numero di lavoratori ereditati dalla precedente gestione del servizio.
Per i giudici di appello, pertanto, il citato accordo avrebbe dato efficacia all’aumento della spesa fornendo efficacia al patto aggiuntivo modificativo del contratto normativo, stipulato dall’Ufficio Scolastico Regionale, e del contratto attuativo, stipulato dal dirigente scolastico.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione l’Istituto scolastico, censurando la sentenza per non aver tenuto conto della mancata volontà espressa dal dirigente scolastico su tali maggiori spese.
Il ricorso è stato accolto non potendo considerare sufficiente un accordo successivo, concluso a distanza tra le parti, vincolante anche per l’Istituto, costituendo il contratto normativo parte integrante della disciplina del rapporto contrattuale. Nel caso di specie, infatti, per essere vincolanti per le parti, la maggiore spesa avrebbe dovuto essere certificata dall’Usr, l’ufficio scolastico regionale, per la parte normativa, e dal dirigente scolastico, per la parte attuativa.
D’altra parte, l’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, sotto il profilo sia dell’amministrazione del patrimonio sia dell’instaurazione di rapporti giuridici con i terzi, impediscono di estendere automaticamente alle stesse gli effetti di accordi conclusi dall’organizzazione ministeriale, in assenza della esplicita volontà espressa dal dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto (art. 32, comma 1, d.m. n.44/2001).
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