LE RESPONSABILITÀ DELL’ATENEO OLTRE L’INAIL
di Vincenzo Giannotti
Il professore che cade rovinosamente dal montacarichi, adibito anche al trasporto di persone, infortunandosi a causa del suo cattivo stato di manutenzione, ben può citare l’Università in via contrattuale, per chiedere il differenziale dei danni ricevuti, anche a seguito del rimborso ottenuto dall’Inail per infortunio sul lavoro.

L’azione, in questo caso intentata, sul risarcimento differenziale, discende dalla violazione degli obblighi del datore di lavoro di tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti come previsto dall’art. 2087, cod. civ., e dal d.lgs. n. 81 del 2008.

La Cassazione a Sezioni Unite (ordinanza n.4872/2022) ha, nel caso di specie, dichiarato la competenza del giudice amministrativo e non di quello ordinario. Quest’ultimo, infatti, avrebbe avuto competenza solo qualora, come sostenuto dall’Università, si fosse in presenza di una responsabilità extracontrattuale dovuta all’imperizia del docente nell’utilizzare un montacarichi privo della possibilità di trasporto di persone.

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