I CENTO QUESITI
Carlo Giuro
Domanda. La previdenza complementare è un percorso di lungo periodo. Quando si percepiscono le prestazioni?

Risposta. Le forme previdenziali complementari rappresentano un binario parallelo rispetto alla previdenza obbligatoria (Inps, Casse di previdenza dei liberi professionisti). Aderire ad un fondo pensione o a un piano individuale di previdenza (pip) significa allora attivare un percorso che sostanzialmente corrisponde alla fase della vita lavorativa per approdare al pensionamento in cui sarà possibile percepire quella che è la prestazione finale. Anche per acquisire una maggiore tranquillità va comunque ricordato come la normativa prevede la possibilità, al ricorrere di casistiche bene determinate in cui si manifesti lo stato di necessità, di attingere al salvadanaio previdenziale accantonato con anticipazioni e riscatti.

D. Quali sono i requisiti per accedere alla prestazione finale?

R. Secondo quanto prevede la normativa, occorre avere maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza (il termine non è allora fisso ma cambia in ragione della professione svolta e potrebbe anche cambiare rispetto al momento della adesione se si cambia lavoro ), con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

D. Bisogna cioè materialmente andare in pensione per potere richiedere la prestazione di un fondo pensione /pip?

R. A questo proposito è utile ricordare i chiarimenti forniti dalla Covip in base ai quali il diritto alla prestazione pensionistica complementare si perfeziona con la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni di previdenza obbligatoria, senza prevedere alcun collegamento tra le decorrenze dei due diversi trattamenti. Non si ritiene allora necessaria l’effettiva erogazione della pensione di base. Per completezza di esposizione è utile anche ricordare che si può anche rinviare la percezione della prestazione oltre il pensionamento senza alcun termine predeterminato. L’aderente che prosegua la propria partecipazione al piano previdenziale continua a beneficiare della deducibilità fiscale dei contributi entro il limite annuo dei 5.164,57 euro.

D. Quali sono le possibili tipologie di prestazione?

R. E’ possibile scegliere o di trasformare la propria posizione individuale tutta in rendita, ricevendo così la pensione complementare per tutta la vita, oppure ottenere fino a un massimo del 50% del capitale accumulato in un’unica soluzione e il restante in rendita. Va evidenziato come il legislatore abbia previsto la possibilità di percepire, sia pure in quota parte, la prestazione in capitale riprendendo lo schema di funzionamento del tfr che nell’immaginario collettivo dell’Italia ha sempre rivestito una funzione anche psicologica di particolare rilevanza. Nello stesso alveo vanno ricondotte le scelte normative di prevedere il regime delle anticipazioni e l’introduzione di un comparto garantito, considerando che il trattamento di fine rapporto accantonato in azienda beneficia della rivalutazione legale ai sensi dell’articolo 2120 del Codice Civile pari all’1,5% fisso più il 75 % dell’inflazione.

D. Si prevedono casistiche particolari oltre alla previsione ordinaria?

R. La normativa prevede anche due eccezioni al ricorrere delle quali è possibile percepire l’intera prestazione in capitale. Il primo caso è quello in cui il montante accumulato sia esiguo per cui genererebbe una rendita dal valore irrisorio. Il riferimento normativo è quello dell’ipotesi in cui la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulti inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale. L’altra possibilità per potere percepire la intera prestazione in capitale è la casistica del vecchio iscritto che si configura se l’adesione è avvenuta prima del 29 aprile 1993 a un fondo pensione già istituito alla data del 15 novembre1992 (cosiddetto fondo pensione preesistente).

D. Quale è la scelta più conveniente?

R. Come in ogni scelta non esiste una risposta assoluta ma relativa. La convenienza è soggettiva: va individuata la risposta più adeguata al proprio bisogno personale e familiare. L’opzione rendita o mix capitale/rendita va ricondotta a una prospettiva più ampia di pianificazione del post pensionamento, tenendo conto di quello che si vuole fare in una prospettiva di active aging cercando di prefigurare le proprie esigenze nel periodo in cui si sarà cessata l’attività lavorativa: dai bisogni familiari a quelli sanitari ma anche di tempo libero.

D. Cosa cambia tra capitale e rendita?

R. Dal punto di vista concettuale la scelta di ricevere la prestazione in capitale consente di disporre di una somma da utilizzare per esigenze personali immediate ma espone al rischio di non avere del denaro sufficiente per affrontare con serenità l’età anziana. La rendita consente di contare su un’integrazione della propria pensione obbligatoria per tutto il periodo di pensionamento considerando poi un tendenziale allungamento della vita media. Con la rendita, essendo vitalizia e quindi corrisposta vita natural durante, ci si immunizza anche da quello che si definisce come rischio longevità, ovvero il rischio di sopravvivere alla propria ricchezza.

D. Come ci si può documentare sulle prestazioni?

R. Nelle disposizioni Covip in materia di trasparenza si prevedono specifici prospetti informativi. In primo luogo, come ricorda il Mefop in un recente approfondimento, a decorrere dal 31 luglio 2021 è in vigore il Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita che costituisce il documento informativo da inviare una tantum al momento della liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita (anticipazioni, riscatto, trasferimento, prestazione pensionistica in capitale). Vi è poi il Prospetto in caso di liquidazione della prestazione in rendita che è l’informativa da trasmettere sempre una tantum al momento della liquidazione della prestazione in rendita; in caso di prestazione sia in capitale che in rendita occorre inviare un unico prospetto. Tale prospetto è trasmesso dal fondo pensione (anche se eroga la rendita tramite una compagnia) entro 30 giorni dalla conversione in rendita. Vi è ancora il Prospetto delle prestazioni pensionistiche-fase di erogazione che consiste nell’informativa periodica da fornire ai beneficiari in caso di erogazione della rendita. E’ trasmesso annualmente entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare o dalla data prevista nelle condizioni di contratto per la rivalutazione della rendita e può essere mandato dalla compagnia con cui sussiste la convenzione.

D. La rendita è pagata direttamente dalla forma pensionistica complementare?

R. La rendita verrà pagata o dall’impresa di assicurazione con cui la forma pensionistica complementare è convenzionata oppure direttamente dal fondo pensione se ha i requisiti fissati dalla legge. E’ anche possibile trasferire la propria posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare per avvalersi di eventuali migliori condizioni di pagamento.

D. Come viene determinato l’importo della rendita?

R. Il quantum dell’erogazione periodica si ottiene applicando al proprio risparmio previdenziale un coefficiente di trasformazione, che dipende dalla speranza di vita (ovvero la vita media attesa dopo il pensionamento), dal tasso tecnico, cioè il tasso di rendimento minimo garantito al momento della determinazione della rendita, e dai costi applicati.

D. Quali sono le tipologie di rendita che si possono scegliere?

R. E’ possibile scegliere il tipo di rendita che si intende percepire tra quelle previste dalla forma pensionistica, ad esempio la rendita vitalizia (ricevuta dal momento del pensionamento per tutta la vita), oppure la rendita differita (pagata da un certo momento in poi per tutta la vita) o infine una rendita associata a una copertura long-term care (in tal caso, la rendita viene aumentata se interviene la non autosufficienza). E’ anche possibile valutare al momento del pensionamento di assicurare in caso di decesso l’erogazione della rendita (rendita reversibile) o del capitale residuo a un beneficiario designato (rendita certa). (riproduzione riservata)

Rita accompagna alla pensione
Tra le diverse prestazioni possibili della previdenza complementare è stata introdotta da qualche anno anche la Rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta Rita) che si propone di consentire all’aderente, al ricorrere di specifiche casistiche, di essere accompagnato finanziariamente fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Diviene allora una soluzione di flessibilità in uscita, utilizzando una definizione attuale nel sistema italiano di previdenza obbligatoria. Quali sono le ipotesi contemplate dalla normativa? Una prima fattispecie è quella di avere cessato l’attività lavorativa, di essere distanti non più di cinque anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia, di avere un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e di vantare almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare. Altro caso è l’avere cessato l’attività lavorativa, essere inoccupato da più di 24 mesi, non essere lontani più di 10 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia sempre avendo almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare. Come ricordato dalla Covip la Rita ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori (inclusi i dipendenti pubblici) che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita.

Ma in cosa si concretizza la Rendita integrativa temporanea anticipata? Così come analozza il Mefop in uno specifico approfondimento, tale prestazione consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato richiesto (potendo riguardare la totalità della posizione accumulata o una sua parte) e sarà erogata in rate al massimo trimestrali dal momento dell’accettazione della richiesta da parte del fondo pensione fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Trattandosi di erogazione frazionata, anche minima, lo smobilizzo delle somme non può avvenire in un’unica soluzione, pertanto la richiesta della Rita deve essere presentata al fondo in un tempo congruo a consentire l’erogazione almeno in due rate, come precisato da Covip. Nell’ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata, anche nel corso di erogazione della prestazione la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continua a essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell’iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel comparto della forma pensionistica complementare più prudente che sarà individuato da quest’ultima. Dal punto di vista fiscale la Rita è soggetta alla ritenuta a titolo di imposta del 15% che si riduce fino al 9% in ragione del periodo di permanenza. (riproduzione riservata)
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