La constatazione amichevole di sinistro non può essere considerata prova della dinamica del sinistro rappresentata dal danneggiato se, dall’analisi degli urti subiti dai veicoli e dai rilievi tecnici, emerge l’incompatibilità con le dichiarazioni rese dalle parti e riportate nel modulo Cai.
di Bianca Pascotto
La recente pronuncia della Cassazione (Ordinanza del 1 dicembre 2021 n. 37752) conferma l’orientamento in merito al valore confessorio della CAI che si annulla dinnanzi al riscontro, ahimè, negativo circa l’accadimento del sinistro nelle modalità dichiarate dai conducenti coinvolti nell’incidente.
IL CASO: danni dei veicoli non compatibili con la dinamica descritta nella CAI
Tizio cita avanti il Giudice di Pace l’Unipol Ass.ni, quale compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, l’Alfa sas e Caio rispettivamente proprietario e conducente dell’autocarro, per essere risarcito dei danni subiti dal proprio veicolo a causa del tamponamento subito.
Il giudice di pace respinge la domanda attorea perché sulla scorta della disposta consulenza tecnica, emerge che i danni subiti dai due veicoli non sono compatibili con l’urto dovuto al tamponamento e con la dinamica descritta nella Cai sottoscritta da entrambi i conducenti.
Il gravame interposto da Tizio avanti il Tribunale di Pescara subisce analoga sorte, con piena conferma della sentenza del giudice di prime cure, precisando il Giudice che quanto contenuto nella CAI non può vincolarlo nella oggettiva valutazione delle risultanze probatorie.
Non pago Tizio si rivolge al Supremo Collegio per la Cassazione della sentenza d’appello.
LA SOLUZIONE
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Corte di Cassazione ordinanza del 1 dicembre 2021 n. 37752
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