RCA
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 336 –dicembre 2021
Dall’Europa solo un lifting per l’assicurazione RCA
1.La nuova direttiva
Il 21 ottobre scorso il parlamento europeo ha approvato, con modifiche, la proposta della commissione di modifica della direttiva 2009/103 in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli Il testo ovviamente non è ancora in vigore: dovrà essere sottoposto al Consiglio UE in prima lettura (il quale potrà ovviamente modificarla: art. 289 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Si tratta della settima direttiva comunitaria in materia di assicurazione RCA (le prime cinque direttive, come noto, vennero riunite e coordinate in un testo unico dalla suddetta direttiva 2009/103/CE, del parlamento europeo e del consiglio, del 16 settembre 2009, che divenne così la “sesta direttiva”).
Poiché la prima direttiva fu approvata nel 1972 (direttiva 72/166/CEE), dobbiamo constatare che l’Unione Europea, nell’ultimo mezzo secolo, ha ritenuto di intervenire in tema di assicurazione RCA con una media di una volta ogni sette anni.
Chi si atteneva novità epocali da questa settima direttiva rimarrà deluso: la versione licenziata dal Parlamento infatti di novità ne contiene poche; di queste alcune sono soltanto formali (ad es., chiamare i danneggiati “parti lese” anziché “vittime”); la maggior parte delle restanti ribadiscono princìpi affermati dalla Corte di giustizia UE, e comunque già presenti nel nostro ordinamento.
In questo scritto proverò a dar conto delle principali di queste novità, ovviamente dall’angolo visuale del diritto civile.
2. I “veicoli leggeri”
Il progetto di direttiva, in primo luogo, autorizza gli Stati membri ad esonerare dall’obbligo di assicurazione alcune categorie di veicoli a motore.
Questi vengono individuati non già in base al tipo, ma in base alle caratteristiche costruttive: velocità inferiore a 25 km/h o, in alternativa, inferiore a 14 km/h, se pesano meno di 25 kg.
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