I GIUDICI DI LEGITTIMITÀ SULLA RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE PER BANCAROTTA
di Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti
L’assenza di delega non salva dalla responsabilità: è quanto emerge dalla sentenza n. 33856 del 2021, con cui la quinta sezione penale della Cassazione ha affermato la possibilità di ascrivere un fatto di bancarotta fraudolenta anche al consigliere di amministrazione senza deleghe, per avere omesso di impedire gli illeciti nel complesso commessi dalla società. La sentenza ha in particolare confermato che il concorso dell’amministratore privo di delega nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per omesso impedimento dell’evento, si configura non solo quando emerga la prova dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società, ma anche quando vi siano «segnali di allarme» dai quali desumere l’accettazione del verificarsi dell’evento illecito, non essendovi stata attivazione per scongiurarlo.

Il caso. Nel caso di specie la Corte di appello di Milano aveva confermato la decisione del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Monza, il quale, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa e bancarotta semplice da ritardata richiesta di fallimento il consigliere di amministrazione di una srl, dichiarata fallita nel 2013.

Contro la sentenza aveva, pertanto, proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, contestando, per quanto ora interessa, il giudizio di addebitabilità soggettiva dei fatti, ancorché egli fosse un mero consigliere di amministrazione senza delega.

La Corte territoriale e quella di appello, secondo l’imputato, avrebbero errato ritenendo di poter prescindere da questo aspetto, alla luce dell’asserito «ruolo esecutivo» assunto di fatto dall’imputato e dal suo coinvolgimento fattuale, e sarebbero pertanto incorsi in errore ancorando la responsabilità alla sua posizione di consigliere all’interno del consiglio di amministrazione presieduto dal padre e alla sua partecipazione alle decisioni dell’assemblea e del Cda. Al contrario, l’imputato sosteneva di non avere avuto conoscenza dei termini delle operazioni qualificate dai giudici come distrattive e di non avere apprezzato l’esistenza di segnali di allarme.

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