MESSAGGIO DELL’INPS
Carla De Lellis
A partire dal 14 ottobre, l’«inattività lavorativa» è requisito essenziale per il diritto all’assegno mensile d’invalidità. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 3495/2021.

L’assegno di assistenza (o assegno mensile)

Spetta agli invalidi d’età compresa tra 18 e 67 anni (fino a quando, cioè, è possibile ottenere la pensione sociale), in presenza del riconoscimento di un’invalidità di grado compreso tra il 74 e il 99%. Al compimento dell’età prevista per l’assegno sociale, si perde automaticamente il diritto all’assegno di assistenza a favore di quello all’assegno sociale. L’assegno di assistenza spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali, cioè del solo invalido senza contare eventuali redditi familiari (coniuge e altri familiari) che per l’anno 2021 è pari a euro 4.931,29. L’assegno di assistenza è corrisposto dall’Inps in 13 mensilità. La misura, per l’anno 2021, è pari a euro 287,09. Per l’erogazione dell’assegno di assistenza è richiesto che l’invalido non svolga attività lavorativa.

Il lavoro

La corte di cassazione, spiega l’Inps nel messaggio, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa di cui all’art. 13 della legge n. 118/1971, affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione d’erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, è un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. La giurisprudenza di legittimità, quindi, chiosa l’Inps, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto all’«assegno mensile d’invalidità». Alla luce del consolidato orientamento, conclude l’Inps, a far data dalla pubblicazione del messaggio n. 3495/2021, avvenuta il 14 ottobre, l’assegno mensile di assistenza verrà liquidato, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

Carla De Lellis
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