Carlo Giuro
Domanda. Esiste la possibilità di riscattare la posizione individuale?

Risposta. La normativa prevede la possibilità del riscatto parziale del riscatto totale. Va ricordato che nel caso di riscatto totale, a differenza di quanto avviene con le anticipazioni (entro il 75% della posizione individuale per spese sanitarie di particolare gravità in ogni momento, e per acquisto e ristrutturazione prima casa per sé o per i figli dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare o per qualsiasi esigenza fino al 30% della propria posizione sempre dopo otto anni) si estingue la propria posizione individuale azzerando anche l’anzianità contributiva nel caso in cui dopo ci si iscrivesse ad altro fondo pensione.

D. Quando è possibile riscattare parzialmente?

R. E’ possibile il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Come ha chiarito la Covip, con riferimento a tale ipotesi, è da ritenersi consentito il riscatto anche nel caso in cui, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, si determini, per effetto della cassa integrazione, una perdurante situazione di sospensione totale dell’attività lavorativa che si ritiene debba essere non inferiore a 12 mesi. Il fondo pensione diviene allora una sorta di ammortizzatore sociale in caso di emergenza occupazionale.

D. Quando si prevede il riscatto totale?

R. E’ possibile il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Esiste anche il riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione.

D. Di che si tratta?

R. E’ il caso per esempio in cui si cambia azienda o settore, uscendo dal perimetro del fondo collettivo di riferimento (aziendale o settoriale). La normativa consente di trasferire la propria posizione al nuovo fondo pensione di riferimento, di sospendere la posizione mantenendola comunque fruttifera oppure di riscattare. Come ha chiarito la Covip, la perdita dei requisiti di partecipazione non si ha solo nell’ipotesi in cui intervenga una cessazione del rapporto di lavoro, ovvero un cambiamento dell’attività che collochi il lavoratore nell’ambito di una diversa categoria contrattuale (nazionale, territoriale o aziendale), alla quale non trovi applicazione la fonte istitutiva della forma cui aderiva in precedenza, ma anche nell’ipotesi in cui trovino successivamente applicazione al medesimo lavoratore accordi collettivi che dispongano la destinazione a un’altra forma pensionistica dei flussi contributivi datoriali.

D. Il riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione è previsto solo per forme pensionistiche collettive?

R. E’ stata estesa dal 29 agosto 2017 anche alle forme pensionistiche individuali. La causa legittimante in questo caso è rappresentata dalla perdita dello status di lavoratore successivamente all’iscrizione alla forma pensionistica complementare a condizione che non si sia intrapresa una nuova attività lavorativa (dipendente o autonoma con partita Iva). Occorre poi dimostrare di essere inoccupato presentando una certificazione del centro per l’impiego oppure una dichiarazione sostitutiva con cui si afferma sotto la propria responsabilità di non svolgere alcuna attività lavorativa. Per quel che riguarda il lavoratore autonomo, deve invece presentare l’attestazione della chiusura della partita Iva e la certificazione del centro per l’impiego o dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inoccupazione al momento della domanda di riscatto. Il semplice trasferimento all’estero degli aderenti su base individuale non è invece ragione sufficiente per poter attivare un’istanza di riscatto.

D. Cosa succede in caso di decesso dell’aderente?

R. In caso di morte dell’aderente a una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Inoltre la posizione riscattata è esente da imposta di successione. Se il decesso dell’iscritto dovesse invece avvenire dopo il pensionamento, a migliore tutela dell’aderente gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere la restituzione ai beneficiari indicati del montante residuo (rendita con contro assicurazione) o l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale (rendita reversibile). Va evidenziato che il tipo di rendita si sceglie al momento del pensionamento.

D. E’ possibile anche trasferire la propria posizione individuale?

R. E’ possibile trasferire l’intera posizione individuale maturata presso un fondo pensione decorso il termine di due anni dall’iscrizione Con riferimento invece ai fondi pensione del pubblico impiego il termine è invece di tre anni. Non si applica invece alcun termine nel caso di cessazione dei requisiti di partecipazione.

D. Quali sono i vantaggi della portabilità?

R. Il trasferimento, che avviene in neutralità fiscale, consente di proseguire il percorso previdenziale senza interruzioni, dal momento che l’anzianità nel sistema della previdenza complementare inizia da quando si sia aderito la prima volta.

D. C’è qualche profilo cui occorre prestare particolare attenzione prima di decidere per l’eventuale trasferimento?

R. Nel caso in cui si sia lavoratori dipendenti va ricordato come l’eventuale contributo a carico del datore di lavoro è dovuto nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Se si decidesse allora di trasferire il proprio montante da un fondo di origine contrattuale a un fondo aperto ad adesione individuale, o a un pip (piano individuale pensionistico), il datore di lavoro non sarà più tenuto a versare la contribuzione aggiuntiva a proprio carico.

D. Dal punto di vista finanziario cosa va valutato?

R. Va considerata l’architettura finanziaria della soluzione in cui si intende trasferire la posizione, quli linee di investimento siano previste, se ci sia un comparto garantito e se sia dotato dei meccanismi life cycle. Al momento del trasferimento occorrerà poi valutare la linea più idonea rispetto alle proprie caratteristiche personali e alla propensione al rischio. E’ importante anche esaminare la gamma delle rendite previste e quali siano i coefficienti di trasformazione adottati, soprattutto se il trasferimento sia da effettuarsi in prossimità del pensionamento.

D. E il fattore costo?

R. Senza dubbio occorre prestare attenzione all’onerosità di una forma previdenziale. Come sottolinea la Covip il costo di un prodotto previdenziale costituisce un’informazione chiave per una scelta consapevole dell’aderente nella fase di iscrizione e nel corso del rapporto. Considerando la possibile durata del periodo di partecipazione, e dato il processo di accumulazione che connota l’investimento, gli oneri che accompagnano la partecipazione alla forma hanno un impatto rilevante sulla prestazione finale.

D. Come si può controllare l’onerosità di un fondo pensione o pip?

R. L’onerosità può essere misurata dall’Indicatore sintetico dei costi (Isc) introdotto nel 2007 dalla Covip come elemento dell’informativa da fornire ai potenziali iscritti. Tale parametro esprime in modo semplice l’incidenza percentuale dei costi sostenuti annualmente da un iscritto sulla propria posizione accumulata. E’ calcolato da tutte le forme pensionistiche per ciascuna opzione di investimento offerta secondo una metodologia definita dalla Covip per rendere confrontabili le diverse soluzioni previdenziali.

D. Come si calcola l’Isc ?

R. Le stime sono effettuate ipotizzando un contributo annuo di 2.500 euro e un rendimento annuo del 4%; l’Isc è calcolato considerando diversi periodi di partecipazione (ovvero 2, 5, 10 e 35 anni): tende dunque a ridursi all’aumentare dell’orizzonte temporale per effetto della ripartizione delle spese fisse su un montante in via di accumulazione. Si possono confrontare i costi delle singole linee di investimento consultando il comparatore pubblicato sul sito della Covip. (riproduzione riservata)

Con la Covip costi ai raggi X
Anche la comparazione dei rendimenti tra le diverse forme di previdenza complementare può rappresentare un utile spunto di riflessione. A tal proposito si ricorda che la Covip pubblica sul proprio sito (www.covip.it) i rendimenti aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente dei fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e pip (polizze individuali pensionistiche). La volontà è consentire standard elevati di trasparenza. I dati sono ordinati secondo il numero di iscrizione all’albo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, per quanto riguarda i comparti negoziali, e alfabeticamente, secondo la denominazione della società che li gestisce, per quanto riguarda i fondi pensione aperti e i pip.

Il rendimento viene presentato per ciascuna linea, prendendo a riferimento differenti periodi temporali (1, 3, 5 e 10 anni). Inoltre i rendimenti indicati sono quelli medi annui composti e al netto degli oneri che gravano sul patrimonio della linea, vale a dire la commissione di gestione finanziaria e di altri costi, compresi, per i fondi pensione negoziali e i fondi pensione aperti, gli oneri fiscali sui risultati ottenuti. Per i fondi pensione aperti e i pip viene pubblicato il rendimento al netto della commissione finanziaria applicata ordinariamente e non di quella, più bassa, che alcune forme prevedono per le adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva o in caso di convenzioni con associazioni di lavoratori autonomi o liberi professionisti.

Per le collettività interessate da tali agevolazioni i rendimenti sono pertanto più alti di quelli ordinari e sono resi noti in apposite Schede collettività, consegnate al momento dell’adesione insieme alle Note informative. I rendimenti pubblicati nell’elenco non considerano gli oneri che gravano direttamente sull’aderente (ad esempio, se previste, le commissioni di iscrizione, le commissioni in cifra fissa o in percentuale sui versamenti applicate ogni anno). Non coincidono quindi con il rendimento effettivamente conseguito dal singolo aderente, che è al netto anche di questi ultimi costi. E’ utile poi ricordare come la valutazione della efficienza finanziaria di una soluzione previdenziale debba essere condotta prendendo in considerazione orizzonti temporali sufficientemente ampi considerando la proiezione propria del risparmio previdenziale che è di medio-lungo periodo. (riproduzione riservata)

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