GIURISPRUDENZA

Autore:  Marco Rossetti
ASSINEWS 333 –settembre 2021

L’INPS e l’INAIL non possono pretendere dall’assicuratore della RCA, a titolo di surrogazione, somme che non hanno mai pagato, e mai pagheranno

1.Un revirement della Cassazione
Con la sentenza 23.6.2021 n. 17966 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assicuratore sociale, il quale in adempimento dei propri obblighi istituzionali abbia erogato una rendita alla vittima di un sinistro stradale, non può pretendere dall’assicuratore della r.c.a. del responsabile, a titolo di surrogazione, il valore capitalizzato della rendita, quando l’assistito sia deceduto prima che l’obbligazione oggetto di surrogazione sia stata adempiuta: in tal caso, la surrogazione sarà necessariamente limitata ai soli ratei di rendita già pagati.

Sembra un principio di buon senso, prima ancora che di diritto: eppure in passato la Corte non la pensava affatto così, e ci si son voluti vent’anni per porre fine a quella che – a mio sommesso avviso – costituiva una palese iniquità in danno tanto dell’assicuratore, quanto delle vittime d’un sinistro stradale. Il tema è di quelli particolarmente “tecnici” ed irti di difficoltà: dunque, per non tediare i miei venticinque lettori anche in periodo estivo, proverò a “liofilizzarlo” il più possibile, chiedendo venia ai cultori della dogmatica giuridica.

2. I presupposti della surrogazione
La vittima di un sinistro stradale, quando patisca lesioni personali, può avere diritto a varie prestazioni da parte di enti previdenziali (INPS) od assicuratori sociali (INAIL). Alcune di queste prestazioni vengono pagate in forma di rendita, altre in forma di capitale.
Le più note e frequenti di tali prestazioni in forma di rendita sono:

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati

© Riproduzione riservata