LA CASSAZIONE: IL PROFESSIONISTA DEVE CHIARIRE LA CONDOTTA DELL’AMMINISTRATORE O DENUNCIARLO

Il sindaco della società di capitali non risponde in automatico del danno causato alla compagine dalla gestione dell’amministratore. Ma per essere esonerato da responsabilità deve aver esercitato l’intera gamma di poteri per evitarlo, di natura istruttoria e impeditiva, che gli sono affidati dalla legge. O almeno deve aver tentato di farlo. L’inerzia di fronte all’illecito altrui è di per sé colpevole, mentre una condotta attiva serve a «rompere il silenzio»: la semplice minaccia di ricorrere a un’autorità esterna all’ente può costituire un deterrente rispetto alla prosecuzione della condotta antidoverosa da parte dei delegati. È quanto emerge dalla sentenza 24045/21, pubblicata il 6 settembre dalla prima sezione civile della Cassazione, che interviene su di una vicenda anteriore alla riforma del diritto societario.

Sommatoria indistinta. Accolto uno dei motivi del ricorso riqualificato come incidentale: i due ex sindaci della cooperativa sono chiamati a rispondere di danni al patrimonio della società avvenuto dopo che sono cessati dalle funzioni. La parola passa al giudice del rinvio. Nell’ambito temporale considerato dal giudice, infatti, la composizione dell’organo di controllo è cambiata: sbaglia la Corte d’appello a condannare tutti in solido, amministratori e sindaci, a risarcire il danno in misura pari alla sommatoria indistinta delle varie operazioni compiute nella vigenza dell’uno e dell’altro collegio sindacale; bisognava prima accertare se sussistesse la responsabilità dei controllori, per ogni lesione accertata e derivante da ciascuna operazione distrattiva, e poi porre il risarcimento a carico dei «colpevoli». In base alla legge i sindaci «sono solidalmente responsabili con gli amministratori, per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica». Ma i controllori non hanno il diritto di veto sull’attività dell’organo amministrativo né poteri sostitutivi rispetto all’inerzia o all’inadempienza del manager. Si pone dunque il problema di formulare un giudizio di causalità ipotetica sulla responsabilità del professionista esterno e di accertare in modo corretto il nesso di causalità fra la condotta e il pregiudizio riportato dalla società.

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