D&O

Autore:  Elio Marchetti
ASSINEWS 333 – settembre 2021

 

Gli intermediari sono pronti alla diffusione di questa copertura?
La risposta alla prima domanda sembra ovvia agli addetti ai lavori, ma se consideriamo il trend di mercato e la struttura giuridica di questa polizza il dubbio alla seconda domanda diventa legittimo. La D&O si è diffusa in Italia alla fine degli anni ‘90 con le prime privatizzazioni delle utilities e della grandi banche, ma sino a 3-4 anni or sono è rimasta confinata alle grandi imprese quotate, alle multinazionali e alle società miste. La ragione è imputabile anche alla carenza di offerta.

Le società attive storicamente in questo settore erano circa quindici, ma la maggior parte di queste operava in rami specialistici1 o, nella D&O, prevalentemente nel segmento corporate2. Solo AIG e Chubb, tra le grandi imprese, Dual Italia e alcuni Coverholder Lloyd’s prestavano coperture alle PMI e medie imprese non quotate. Un impulso alla percezione di questo rischio è stato fornito dalla riforma del codice civile3.

La recente apertura di Generali e Unipolsai alla D&O ha fatto da traino per l’intero mercato e l’offerta si è estesa alle PMI: il numero degli intermediari attivi per questo rischio è aumentato esponenzialmente. E veniamo al fatto sostanziale: la struttura giuridica di questa polizza è radicalmente diversa dalle polizze r.c. presenti in Italia.

Le polizze offerte sul mercato nazionale, incluse le r.c. professionali, rispecchiavano l’impianto formale tradizionale, e la loro interpretazione era basata sui seguenti articoli:
• Oggetto della copertura
• Soggetti non considerati Terzi
• Rischi esclusi
• Deroghe o condizioni particolari

La dottrina prevalente e la giurisprudenza hanno via via consolidato nel tempo l’interpretazione delle polizze4. Tuttavia, l’esperienza pregressa non è sufficiente nelle polizze D&O. La struttura giuridica di queste polizze è di derivazione anglosassone, dove l’esigenza di trasparenza viene portata alla estreme conseguenze, introducendo numerose definizioni nel tentativo di regolare tutti i casi possibili, con il risultato di trasformare una polizza r.c. – dove tutto ciò che non è escluso contrattualmente nello specifico articolo rientra nella nozione di responsabilità civile – in una polizza di fatto named perils!

La complessità formale di queste polizze richiede una metodologia interpretativa che comprenda un’ulteriore analisi di condizioni contrattuali, diverse dagli articoli sopraccitati. In caso di sinistro, avvenuto o di fronte a una casistica espressa dagli assicurandi, per capire se l’evento è assicurato occorre integrare l’analisi del contratto. Il metodo si può così schematizzare per la parte integrativa:

 

 

 

 

 

 

Questa schema non è una check list completa, ovverosia non è esaustivo di tutte le variabili da considerare per giungere alla valutazione della copertura. Ha lo scopo di dimostrare che la lettura e l’interpretazione della polizza divengono notevolmente più complesse e i margini interpretativi si dilatano e differenziano tra una polizza e l’altra, sin dal contratto base.

Con l’aggravante che la clausola claims made qui adottata ha una formulazione tipica anglosassone e spesso riporta condizioni vessatorie talvolta nulle o in contraddizione con le norme generali del contratto di assicurazione previste dal codice civile.
Inoltre, alcune variazioni di rischio sono appositamente regolamentate nella polizza (es.: cambio di controllo, mancato rinnovo del contratto, ammissione in borsa), ma in forma generica e favorevole al solo assicuratore… col risultato che spesso in queste casistiche gli assicurati rimangono con il cerino in mano o devono pagare premi spropositati, pena l’assenza di copertura.

Ovviamente, gli intermediari specializzati intervengono per modificare alcune di queste limitazioni e la best practice nel segmento corporate contribuisce ad attenuare queste carenze. Ma nelle polizze semplificate, offerte alle PMI, tutti i limiti permangono, con ulteriori esclusioni! Rimane il fatto che anche intermediari esperti talvolta si trovano in difficoltà nel valutare la copertura ideale per alcune casistiche o se, in caso di sinistro, un evento specifico sia assicurato.

È un’affermazione provocatoria? In un prossimo articolo vedremo quali possono essere le possibili risposte, a seconda del contratto analizzato, a una domanda ricorrente in fase precontrattuale: le multe e le sanzioni sono assicurate?


1 Erano pertanto note solo ai broker specializzati nelle R.c.professionali o attivi sul mercato londinese. La loro capacità di penetrazione nel mercato era dunque limitata.
2 Tra le compagnie cosiddette generaliste erano presenti AIG, Allianz, Chubb e Zurich ma Allianz e Zurich operavano solo nel segmento corporate e con alcune limitazioni settoriali.
3 Per gli amministratori ci riferiamo alla cosiddetta riforma Vietti del diritto societario: decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003 – S.O. n. 8. Per i sindaci ci riferiamo alla riforma dell’art. 2428 del codice civile introdotta con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32, Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, G.U. n. 73 del 28 marzo 2007 (rettifica G.U. n. 75 del 30 marzo 2007)
4 Con l’unica rilevante eccezione della claims made:
sino alla sentenza SS.UU. 24.09.2018 n. 22437 la claims made aveva visto pareri contraddittori tra casistiche simili, quando valutate da sezioni diverse della
Cassazione.


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