GIURISPRUDENZA ASSICURATIVA PENALE

Autore:  L. Della Pietra, I. Macrì
ASSINEWS 333 – settembre 2021

Lo ribadisce la sentenza n. 20988 depositata il 27 maggio 2021 dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione

 

La pronuncia
In tema di denuncia di sinistro non accaduto ai sensi del secondo comma ex art. 642, la Corte di Cassazione ha nuovamente chiarito che legittimate a sporgere querela sono le compagnie assicurative che gestiscono il sinistro, tanto la mandataria quanto la debitrice se il sinistro è in Convenzione CARD, e non il privato cittadino, che subendo gli effetti pregiudizievoli in ragione del reato in parola, può essere considerato solo danneggiato dal reato, ma non persona offesa.

Il reato
All’art. 642, comma 2, il codice penale punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze di una lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di un assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione.

Si tratta di una fattispecie comune perché commettibile da chiunque; inserita tra i delitti contro il patrimonio e, specificamente, a tutela del patrimonio delle compagnie assicuratrici; a dolo specifico, dovendo il soggetto agire nella consapevolezza e volontà di procurarsi illegittimamente l’indennizzo assicurativo o qualsivoglia altro vantaggio derivante dalla polizza assicurativa.
La norma, poi, prevede un aumento di pena nel caso in cui il colpevole consegua l’intento. Il delitto, infine, è espressamente punibile a querela della persona offesa.

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