NDICAZIONI DIFFERENZIATE PER I PROFESSIONISTI ORDINISTICI E QUELLI DELLA GESTIONE SEPARATA
di Daniele Cirioli
Professionisti «senza cassa» più fortunati dei professionisti «con cassa», riguardo all’anno bianco. Ai primi, infatti, l’esonero contributivo si applica a tutti i contributi versati all’Inps, anche a quelli per malattia, maternità e assegni familiari e anche al contributo per la nuova Iscro. Ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza, invece, lo sconto non si applica al contributo di maternità, ma solamente ai contributi soggettivi aventi finalità previdenziale. La causa delle differenti misure, per lo stesso incentivo, sono, da una parte, le istruzioni dell’Inps rivolte ai professionisti «senza cassa» (circolare n. 124/2021); e dall’altra quelle del ministero del lavoro destinate ai professionisti «con cassa» (nota prot. n. 6921/2021).
Un «anno bianco». L’incentivo si rivolge alle «partite Iva». Chiamato «anno bianco», dà la possibilità di azzerare il versamento di contributi di quest’anno fino al limite di 3.000 euro. Lo sconto effettivo, però, si saprà solo una volta chiusi i termini delle domande, poiché dipende dal numero degli aventi diritto (si veda ItaliaOggi di ieri).
Come funziona. L’incentivo prevede un doppio canale di accesso: o all’Inps o alle Casse. Al primo canale devono rivolgersi i lavoratori iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri e «gestione separata» (professionisti «senza cassa»). Al secondo canale devono rivolgersi i lavoratori iscritti a una Cassa professionale. Sono gli stessi, invece, per entrambi i canali (Inps e Casse), sia i requisiti che le condizioni: riduzione fatturato nel 2020 rispetto al 2019 di almeno un 33%; reddito nel 2019 fino a 50 mila euro; regolarità contributiva; assenza di contratto di lavoro subordinato e della titolarità di una pensione diretta.
Due pesi e due misure. L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi dovuti nel 2021 entro un limite di 3.000 euro. Ciò vale per tutti i beneficiari, sia per quelli dell’Inps e sia per quelli delle casse. In merito ai criteri da utilizzare per individuare i contributi scontabili, invece, le indicazioni sono tra loro divergenti: quelle Inps sono a maglie più larghe rispetto a quelle del ministero del lavoro. Vediamo. Nella circolare n. 129/2021, l’Inps precisa che ai professionisti «senza cassa», cioè ai lavoratori iscritti alla «gestione separata», con redditi da lavoro autonomo e non iscritti ad altra previdenza obbligatoria, «l’esonero ha a oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% (pertanto sia la quota di invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs), pari al 25%, sia l’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela di maternità, paternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e l’aliquota pari allo 0,26% relativa all’Iscro)». Diversamente, nella nota prot. n. 6921/2021, il ministero «ritiene che per i liberi professionisti possano essere oggetto di esonero i soli contributi soggettivi, aventi natura previdenziale, con esclusione dei contributi integrativi». E aggiunge: «Quanto ai contributi di maternità, pur in assenza di un’espressa esclusione, dal tenore letterale della norma pare debba concludersi per l’esclusione degli stessi dall’esonero». E così stanno facendo le Casse dei professionisti. Il perché del differente trattamento riservato a due situazioni praticamente identiche non è noto e appare incomprensibile. Anche perché, tra le istruzioni del ministero del lavoro e quelle Inps, di solito, sono le prime a fare norma e le seconde sono pubblicate previo placet ministeriale.
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