Le fideiussioni al vaglio delle sezioni unite: sotto i riflettori la questione della nullità delle garanzie fideiussorie bancarie redatte secondo le condizioni uniformi predisposte dall’Associazione bancaria italiana e ritenute frutto di una intesa limitativa e restrittiva della concorrenza.
Con l’ordinanza interlocutoria n. 11486/2021 la prima sezione civile della Cassazione ha ritenuto questione di massima e particolare importanza la valutazione circa la nullità delle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie prestate in conformità al cosiddetto schema Abi, poiché ritenute lesive della concorrenza e in violazione dell’art. 2 della legge antitrust n.287/1990, e tale da essere trasmessa alle sezioni unite.
L’attenzione si pone, in particolare, su tre clausole predisposte dall’Abi. Anzitutto, ci si riferisce alla «clausola di reviviscenza» di cui all’art. 2 secondo cui «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo»; segue la «clausola di sopravvivenza» di cui all’art.8 secondo cui qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso; infine, la «clausola di deroga e di rinuncia ai termini di cui all’art.1957 cc», di cui all’art.6 secondo cui «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cc, che si intende derogato». Le sezioni unite sono chiamate a chiarire: a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno; b) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all’azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere; c) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, e d) se l’indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l’esclusione di un mutamento dell’assetto d’interessi derivante dal contratto.
Stefano Loconte e Lucia Dutto
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