di Bianca Pascotto
È noto che dal 18 ottobre del 2015 il certificato di assicurazione è stato dematerializzato ma forse è meno noto che ancor oggi per poter circolare, è necessario, quando obbligatorio, custodirlo in auto o comunque averlo a disposizione in un qualsiasi device.
Una recente sentenza del Tribunale di Verona ha affrontato la vicenda chiarendo alcuni interessanti particolari.
IL CASO
Tizio viene contravvenzionato dalla Polizia locale ex art. 180 comma 8 c.d.s. perché non aveva ottemperato all’invito di presentarsi presso il comando entro il 13 aprile 2018 per esibire il certificato di assicurazione di cui risultava essere sprovvisto al momento dell’eseguito controllo.
Tizio propone opposizione alla contravvenzione che viene respinta dal Giudice di Pace, pertanto, impugna detta sentenza avanti il Tribunale di Verona.
Tizio sostiene che la modifica dell’art. 181 cds, ad opera della L. 27/2012, che ha abrogato l’obbligo di esporre il contrassegno di assicurazione e l’intervenuta dematerializzazione del contrassegno assicurativo, hanno di fatto tacitamente abrogato l’obbligo di detenere e conseguentemente di esibire il contrassegno assicurativo in caso di richiesta da parte della pubblica autorità.
LA SOLUZIONE
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