Di Bianca Pascotto
Una domanda per nulla scontata considerato che prima dell’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il proprietario trasportato come passeggero sul proprio veicolo non era considerato terzo e in caso di incidente per colpa del conducente, non veniva risarcito salvo apposita estensione di copertura assicurativa. Ma fortunatamente le cose sono cambiate.
IL CASO
Caia si trovava a bordo della sua Mercedes condotta da Tizio e veniva investita dal veicolo di proprietà di Alfa srl. Nell’incidente perdevano la vita sia Caia sia il conducente del veicolo antagonista.
Gli eredi di Caia si rivolgono al Tribunale di Taranto per ottenere il risarcimento dei danni per la perdita della madre. Si costituiscono in causa sia Alfa srl che la sua compagnia assicuratrice, rivolgendo anch’essi richiesta risarcitoria, ritenendo sussistere il concorso di colpa di Caia.
Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda degli eredi, addebitando a Caia, quale proprietaria del veicolo, un concorso di colpa nella misura del 25% e liquida quindi in proporzione i relativi importi agli eredi.
Viene proposto appello dagli eredi di Caia che non trova accogliento dal giudice di secondo grado. Quest’ultimo, infatti, osserva che il proprietario del veicolo è responsabile ex lege in solido con il conducente, pertanto, ove quest’ultimo risulti (co)responsabile del danno detta sua responsabilità si trasla sul proprietario con conseguente riduzione del risarcimento a suo favore nella misura percentuale corrispondente alla responsabilità ascritta a conducente.
Contro tale decisione gli eredi di Caia ricorrono in cassazione.
LA SOLUZIONE
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