di Luca Labano
La responsabilità del liquidatore ha natura civilistica non tributaria. La Cassazione con ordinanza 7949 del 22 marzo 2021 ha ribadito che la giurisprudenza di legittimità da tempo ha chiarito che la responsabilità del socio è autonoma (non successoria), fondata su presupposti in fatto e in diritto diversi da quelli relativi alla pretesa fiscale nei confronti della società.
A seguito di ricorso presso la Ctr Veneto la società contribuente denunziava l’illegittimità della sentenza impugnata per la violazione dell’articolo 112 cpc in relazione all’articolo 360 cpc, comma 1, poiché nell’avviso di accertamento veniva affermata la responsabilità del liquidatore per cui l’ufficio ha contestato la fattispecie di cui al dpr 602/73, art. 36, comma 1 per avere distribuito in sede di liquidazione l’avanzo di gestione prima di pagare le imposte dovute, di cui era a conoscenza per la sua pregressa attività di amministratore. La Corte ribadiva che la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, ai sensi dell’art. 36 dpr 602/73 in caso di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche ha natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari in capo a tali soggetti, nemmeno quando la società sia cancellata dal registro delle imprese, il processo non può proseguire né nei confronti della persona giuridica, non più esistente, né nei confronti dell’ex liquidatore o dell’ex socio-amministratore, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico nel rapporto con l’amministrazione finanziaria nel processo tributario, pertanto la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio, determina difetto della capacità processuale e di legittimazione. La Corte ha quindi accolto il ricorso.
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