Le riaperture degli impianti privati secondo i protocolli e una recente pronuncia di legittimità
Segnaletica ad hoc. Flussi regolamentati da prenotazioni
Pagine a cura di Gianfranco Di Rago
Riaprono le piscine, anche quelle condominiali, purché tutto avvenga nella massima sicurezza. Il dl n. 52/2021, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 22 aprile 2021, ha infatti previsto che, a decorrere dal 15 maggio scorso, siano consentite in zona gialla le attività di piscine all’aperto, purché ciò avvenga in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla presidenza del consiglio dei ministri per contenere la pandemia di Covid-19. Fondamentale, quindi, garantire che l’utilizzo della piscina avvenga per tutti limitando al massimo i possibili rischi. Da questo punto di vista, una recentissima pronuncia della sezione terza civile della Corte di cassazione, la n. 13595 del 19 maggio 2021, ricorda come la responsabilità del condominio per la custodia delle parti comuni sussiste anche in caso di appalto a terzi della relativa manutenzione, a meno che si riesca a dimostrare un affidamento esclusivo all’appaltatore.
La riapertura delle piscine. La riapertura delle piscine, sia pubbliche che private, avviene quindi all’insegna della massima sicurezza, come previsto per tutte le attività sportive e ricreative, dovendo fare applicazione dei vari provvedimenti che si sono succeduti in questo periodo per contrastare l’epidemia di Covid-19. In particolare, si segnala come nelle scorse settimane il dipartimento dello sport della presidenza del consiglio di ministri abbia elaborato, sulla base delle direttive di cui al dl 52/2021, delle specifiche linee guida per l’attività motoria, relative anche alla gestione delle piscine, alle quali è dedicato l’allegato n. 6. Queste linee guida vanno quindi seguite scrupolosamente anche nella riapertura degli impianti condominiali. Vediamo allora più nello specifico cosa è previsto per garantire la sicurezza dei condomini e dei terzi che usufruiscano della piscina.
Le linee guida del 7 maggio 2021. L’allegato 6 delle linee guida messe a punto dal dipartimento dello sport della presidenza del consiglio di ministri è una sorta di elenco delle precauzioni da adottare e delle regole da seguire per rendere sicuro l’accesso e l’utilizzo alle piscine. Attraverso 21 regole specifiche vengono fornite le disposizioni applicabili sia alle piscine pubbliche che a quelle private, ivi compresi gli impianti condominiali. Sono escluse soltanto le piscine destinate a usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. Dette disposizioni sono tratte dai protocolli attuativi emanati dalla Federazione italiana nuoto, che può comunque essere utile consultare anche per la gestione delle piscine condominiali.
Vediamo allora le principali cautele da osservare (si veda la tabella). L’amministratore condominiale o il gestore designato dell’impianto devono in primo luogo predisporre in favore degli utenti un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione e i frequentatori della piscina devono ovviamente rispettare rigorosamente le indicazioni loro impartite. Si deve provvedere a predisporre un’opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo ai comportamenti da assumere. Occorre redigere un programma delle attività il più possibile pianificato, in modo da eliminare un eccessivo affollamento e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree (ivi inclusi spogliatoi e docce, ove fruibili), in modo da favorire il rispetto del classico distanziamento di almeno un metro. A tal fine occorre anche prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita e l’accesso agli impianti deve avvenire esclusivamente tramite prenotazione. Tutti gli indumenti e oggetti personali degli utenti devono essere riposti dentro la propria borsa, anche quando depositati negli appositi armadietti. L’impianto deve inoltre essere dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani in punti ben visibili all’entrata e nelle aree di frequente transito. È ovviamente vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, ed è pertanto obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli. Fondamentale assicurare la regolare pulizia e disinfezione delle aree comuni e delle attrezzature, ovvero sdraio, sedie, lettini, ecc. Si raccomanda inoltre ai genitori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali, compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.
La responsabilità per gli incidenti che avvengono in piscina. Con la recente pronuncia dello scorso mese di maggio, la Cassazione ha ribadito che il condominio, in quanto custode della piscina condominiale, è sempre responsabile per gli eventuali danni causati ai condomini e ai terzi. Ove la manutenzione e la cura dell’impianto siano stati appaltati a una società di servizi, la responsabilità del condominio non viene meno, ma semplicemente si aggiunge a quella dell’appaltatore. Nei confronti del danneggiato condominio e società appaltatrice saranno quindi corresponsabili, salva l’azione di rivalsa che ciascuno di essi avrà nei confronti dell’altro relativamente all’esecuzione del sottostante rapporto contrattuale.
L’unico caso in cui il condominio potrà andare esente da responsabilità verso il danneggiato sarà quello, alquanto ipotetico, in cui si riesca a dimostrare un affidamento esclusivo della custodia all’appaltatore.
La Suprema corte ha infatti chiarito a più riprese che i custodi di un bene sono tutti i soggetti che ne hanno il possesso o la detenzione, in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo, cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza e diligenza, in base ai quali sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto. Custodi sono quindi i proprietari, il possessore, il concessionario, il detentore, quest’ultimo in particolare ritraendo il proprio potere sulla cosa esclusivamente da un titolo, come per esempio i conduttori di un immobile in locazione.
La responsabilità da custodia ex art. 2051 cc è quindi configurabile pure in capo al condominio, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e pertanto responsabile dei danni originati da parti comuni dell’edificio e dagli accessori e pertinenze, ivi ricompresa la piscina condominiale. Detto obbligo di custodia non viene meno allorquando siano appaltati a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale, di norma ricorrendo in tal caso un’ipotesi di custodia comune, a meno che l’appaltatore non risulti posto in condizione di esclusivo custode del bene, nel qual caso dell’eventuale danno è solo quest’ultimo a rispondere.
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