IL CASO

Autore:  Michele Borsoi
ASSINEWS 331 – giugno 2021

 Premessa
Di recente ho esaminato due casi riguardanti il concetto dell’onere della prova applicato alla polizza contro gli infortuni. Il primo mi giunge da un lettore che mi testimonia il pronunciamento emesso da una Corte di Appello riguardante una lite relativa ad una pretesa di indennizzo per un caso di invalidità permanente da infortunio.

Il secondo caso che mi ha incuriosito è legato ad una recente ordinanza della Corte di Cassazione riguardante una lite tra beneficiari e impresa di assicurazione per un caso di decesso assicurato con polizza contro gli infortuni.
Cos’hanno in comune questi due episodi? La mancanza di prova del requisito del fatto fortuito e la conseguente non indennizzabilità del sinistro da parte dell’assicuratore.

Un caso di invalidità permanente
Un professionista, assicurato contro il rischio di infortunio, cade e riporta una lesione capsulo legamentosa al collo del piede. La gestione del sinistro si svolge senza alcuna incertezza, ma le parti non concordano sul quantum dell’indennizzo.
Il Tribunale adito dirime la vicenda stabilendo la percentuale di invalidità da riconoscere all’infortunato per le lesioni patite.

Il ricorso
L’impresa di assicurazione impugna la sentenza del Tribunale contestando la decisione in mancanza di prova della realizzazione del rischio coperto dalla polizza assicurativa e del conseguente danno di cui s’è chiesto l’indennizzo.
In effetti l’assicurato aveva denunciato il caso di sinistro accompagnandolo con la documentazione rilasciata dai sanitari che accertavano la lesione e con la propria dichiarazione con cui indicava che il fatto era dipeso da una caduta accidentale.
Di fatto l’impresa di assicurazione contesta la mancanza di prova del fatto storico ovvero dell’infortunio.

La Corte di Appello
La Corte riforma la sentenza del Tribunale e condanna l’assicurato alla restituzione di quanto versato in esecuzione della prima sentenza, oltre agli interessi legali a partire dal giorno del pagamento. Dalla sentenza si può rilevare che la Corte di Appello ritiene verosimile che la lesione sia stata provocata da una caduta, ma permane il dubbio sulla causa della caduta solo definita accidentale per strada e che, invece, potrebbe essere stata determinata anche da colpa esclusiva del danneggiato.

La Corte ci sta dicendo due cose di assoluta rilevanza: la prima è che in caso di colpa dell’assicurato nella causazione dell’evento, l’assicuratore non è obbligato al pagamento dell’indennizzo; la seconda è che l’assicurato deve dare prova delle modalità di accadimento, pena, anche in questo caso la perdita del diritto all’indennizzo.

La polizza
L’arguto lettore penserà certamente che siamo in presenza di polizza in cui manca la deroga al disposto della colpa grave (ex art. 1900 del codice civile). Niente di tutto questo: il contratto prevede espressa deroga al predetto disposto rendendo quindi obbligato l’assicuratore anche per detti casi di colpa grave.

L’onere della prova
L’articolo 2697 del codice civile precisa che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. L’articolo è relativo all’onere della prova, che se riferito all’assicurazione contro gli infortuni deve almeno consentire di provare che l’evento sia dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna.

La Corte di Appello ha espressamente contestato all’assicurato la mancata dimostrazione dell’accidentalità della caduta, fatto del quale manca invece ogni riscontro. Si consideri anche, che il CTU incaricato dal Tribunale, aveva riconosciuto la compatibilità dell’evento con una distorsione da caduta.

La prova diabolica
Andiamo al pratico: come può un assicurato fornire gli elementi di prova necessari a comprovare la predetta situazione? Il CTU non può aiutare: la Corte d’Appello ha ritenuto che il suo parere non è idoneo ad accertare le cause, ma solo a stabilire la compatibilità tra fatto e lesione.
Il sanitario che ha fornito le cure nemmeno: in entrambi i casi essi stabiliscono solo le lesioni riportate; si tratta di una cosa importante, ma non basta. Cosa serve quindi? Dei testimoni oculari, un filmato a colori, un verbale delle autorità?

Il verbale delle autorità
Nemmeno un verbale delle autorità può essere di giovamento: lo dimostra questo secondo caso. Una persona perde la vita per annegamento. Gli eredi chiedono l’indennizzo, ma l’assicuratore resiste in quanto più elementi convergono per il suicidio dell’assicurato. Le indagini svolte dalla Procura a seguito del decesso non consentono di ascrivere la causa della morte a suicidio.

La Cassazione però dice che non spetta all’assicuratore provare il caso di suicidio per rifiutare il pagamento dell’indennizzo, ma sta ai beneficiari dover provare il caso fortuito e che quindi non si tratta di suicidio. Ho analizzato sia le condizioni di polizza che il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (di seguito DIP aggiuntivo danni), ma queste recitano che la denuncia del sinistro dev’essere firmata dall’assicurato, dev’essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’infortunio, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Queste richieste danno per scontato che l’assicurato o il beneficiario siano a conoscenza dell’onere probatorio, soprattutto in riferimento agli elementi che caratterizzano l’infortunio inteso come fatto fortuito. Questa conoscenza non è invece assolutamente diffusa. Del resto, se lo fosse, rappresenterebbe un duro colpo alla diffusione del prodotto inteso in termini di distribuzione delle polizze del ramo infortuni.

Se però le imprese di assicurazione invocano l’applicazione di questa che personalmente mi sento di definire “prova diabolica”, finanche in Corte di Cassazione, mi sembra altrettanto coerente esplicitare a chiare lettere nel set informativo gli obblighi e la portata degli adempimenti richiesti all’assicurato/beneficiario in termini di oneri probatori.

Perché prova diabolica
In riferimento ai due casi citati, come può l’assicurato in un caso ed i beneficiari nell’altro dare prova della fortuità del fatto? Se le valutazioni del CTU e le indagini della procura non sono sufficienti, quali elementi saranno ritenuti invece probanti?

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