Lo schema confermato prevede esenzione delle contribuzioni e tassazioni di rendimenti e prestazioni
Il trattamento corretto per previdenza e sanità integrative
di Carlo Giuro
Previdenza complementare e sanità integrativa godono di un trattamento fiscale di particolare favore in ragione delle finalità di welfare che perseguono.
Partendo dal risparmio previdenziale va evidenziato come lo schema delineato dal nostro legislatore è del tipo ETT: Esenzione in fase di contribuzione – Tassazione dei rendimenti – Tassazione delle prestazioni. I contributi versati a un fondo pensione/pip sono infatti deducibili dal reddito complessivo tassato con l’Irpef ordinaria fino a un importo massimo di 5.164,57 euro l’anno. Tale plafond può arrivare a 7.746,86 per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 per poter recuperare la deducibilità non utilizzata appieno nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Promuovendo un «ruolo previdenziale» dei genitori si prevede poi che i contributi versati a una forma pensionistica complementare nell’interesse di persone fiscalmente a carico sono deducibili dal soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico, per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando il limite annuale di 5.164,57 euro (tra le proposte per rilanciare le adesioni vi è quella, in ottica di particolare realismo economico alla luce di quello che il Censis definisce come Silver Welfare, di estendere la deducibilità anche ai nonni per i nipoti).
L’Agenzia delle entrate ha precisato che nei casi in cui il soggetto fiscalmente a carico abbia un reddito (comunque non superiore 2.840,51 euro, elevato a 4 mila euro per i figli di età non superiore a 24 anni, affinché si possa essere fiscalmente a carico) la deduzione spetta in primo luogo al familiare a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, al contribuente cui questo risulta a carico.
Va poi evidenziato come anche le somme versate a un fondo pensione ma destinate alla copertura di prestazioni accessorie assicurative per premorienza, invalidità permanente e long term care sono deducibili entro il limite annuo dei 5.164,57 euro, beneficiando quindi di un regime più favorevole rispetto all’acquisto invece stand alone che rientrerebbe nel regime della detraibilità.
I rendimenti delle forme previdenziali sono poi soggetti a un’imposizione annuale di tipo sostitutivo delle imposte sui redditi mediante l’applicazione di un’aliquota del 20% (e non del 26% come per gli altri redditi di natura finanziaria). Per la quota degli investimenti del fondo pensione in titoli di Stato si mantiene invece una tassazione sostanziale del 12,50%.
Per quel che riguarda le prestazioni (100% capitale o max 50% capitale e 50% rendita), dal 2007 sono soggette a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota del 15%, aliquota ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari per i quali l’aderente non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).
In relazione ai fondi sanitari, i contributi a carico del datore di lavoro o del lavoratore non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e quindi beneficiano del regime di esenzione fiscale per un importo complessivamente non superiore a euro 3.615,20. Tale agevolazione fiscale è riconosciuta a condizione che i contributi siano versati in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale e che la cassa assistenziale operi negli ambiti di intervento stabiliti con decreto ministeriale della salute e quindi sia iscritta nell’apposita sezione dell’Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della salute. Gli enti, casse o società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale possono erogare anche prestazioni sostitutive di quelle erogate dal Ssn ma almeno il 20% delle risorse complessive della cassa assistenziale deve essere destinato a prestazioni di assistenza odontoiatrica o socio-sanitaria in favore di soggetti non autosufficienti o finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio. (riproduzione riservata)