Lo ha stabilito la sentenza n.12900 2021 depositata il  13 aprile 2021 dalla terza sezione civile della Cassazione affermando che per esercitare la rivalsa lo stato di ebbrezza rilevante è solo quello previsto dal Codice della Strada se non diversamente specificato dalle condizioni di polizza

GIURISPRUDENZA RC AUTO

Il caso

Un tamponamento tra un autocarro e un’utilitaria aveva determinato la morte di un terzo tamponato, che decedeva dopo essere stato scaraventato fuori dall’auto entro cui viaggiava, a causa dell’investimento di veicoli sopraggiunti.

Rivalsa in stato di ebbrezza

La Compagnia convenuta risarciva gli eredi della vittima, dopodiché citava a comparire innanzi il Tribunale il suo assicurato, chiedendone la condanna alla somma di € 269.202,40 invocando la clausola di «esclusione e rivalsa», che prevede che quando l’assicurato si trovi in uno stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti al momento dell’incidente, la Compagnia, dopo aver risarcito i danneggiati, possa chiedere la rivalsa nei suoi confronti. Il giudice accoglieva la domanda formulata dalla Compagnia con sentenza prontamente impugnata avanti la Corte d’Appello dal conducente, sul presupposto che la clausola contrattuale non indicasse una soglia minima di valori al di sopra dei quali si potesse parlare di stato di ebbrezza rilevante.

La decisione della Corte di Appello

Il giudice di secondo grado rigettava l’appello, sostenendo che la mancata indicazione di tali valori soglia comportava che «l’inoperatività [fosse] invocabile dall’assicuratore anche in presenza di valori alcolometri rilevanti, seppure non eccedenti il limite previsto per la sanzione, valori peraltro coerenti con quanto dichiarato dal [conducente] in sede di indagini penali, e cioè che la sera aveva “fatto uso di sostanze alcoliche, non in larga misura”».

Il ricorso per Cassazione
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