In una circolare dell’Istituto assicuratore i nuovi importi e le modalità di erogazione
Indennizzi (con decorrenza luglio 2020) su dello 0,50%
di Daniele Cirioli
Via libera dell’Inail alla rivalutazione annuale degli indennizzi per il danno biologico. A partire dal rateo di rendita del prossimo mese di luglio, l’Inail erogherà gli incrementi con decorrenza 1° luglio 2020 in misura pari allo 0,5%. A spiegarlo, tra l’altro, è lo stesso istituto assicuratore nella circolare n. 14/2021, a seguito della rivalutazione approvata dal ministero del lavoro con il dm n. 60/2021 (si veda ItaliaOggi del 14 aprile scorso).
Danno biologico. La rivalutazione riguarda la prestazione erogata dall’Inail per ristorare le conseguenze subite dal lavoratore alla propria integrità psicofisica (cioè il danno biologico) derivanti da infortuni o malattie professionali Tecnicamente si chiama «indennizzo», che può essere erogato sotto forma di capitale (una tantum) o di rendita (somma periodica), in funzione del grado della menomazione. La misura della prestazione è prefissata da una specifica «Tabella indennizzo danno biologico», interessata dall’operazione di rivalutazione, che prevede la liquidazione:
a) di una somma in capitale, in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità pari o superiore al 6 e inferiore al 16%;
b) di una rendita in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità non inferiore al 16%.
L’andamento nel tempo. Per quindici anni, fino al 2015 (il danno biologia è risarcito a partire dal mese di luglio 2000), gli importi dell’indennizzo non sono stati soggetti ad alcuna rivalutazione. Nel 2009 c’è stato un aumento straordinario (8,68%) e così anche nel 2014 (7,57%). La legge Stabilità 2016 ha previsto il meccanismo automatico e annuale di rivalutazione, decorrente dal 1° luglio, in base al tasso Istat. Per i primi due anni (2016 e 2017) non c’è stata alcuna rivalutazione a causa di variazioni negative Istat. Per il 2018 c’è stato il debutto della rivalutazione (1,1%), cui ha fatto seguito l’ulteriore rivalutazione per l’anno 2019 (1,1%). Intanto sempre nel 2019, con decreto n. 45/2019 è stata approvata una nuova «Tabella indennizzo danno biologico in capitale» che trova applicazione per gli eventi denunciati dal 1° gennaio 2019.
La nuova rivalutazione. Per il 2020, spiega l’Inail, il dm n. 45/2021 ha fissato allo 0,5% la rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2020, che si aggiunge all’incremento delle rivalutazioni relative agli anni precedenti.
Rendite. Per i ratei di rendita maturati dal 1° luglio 2020, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta all’incremento relativo alla precedente rivalutazione dell’anno 2019. I nuovi importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021.
Capitale. Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2020, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo (prima ovvero dal 1° gennaio 2019).
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