di Carlo Giuro
Si è aperta la stagione delle dichiarazioni dei redditi. MF-Milano Finanza ha chiesto a Flavio de Benedictis, avvocato specializzato sulla fiscalità della previdenza complementare e consulente Mefop, di fare il punto sulla fiscalità dei fondi pensione.
Domanda. Quali sono i vantaggi di contribuzione ?
Risposta. I contributi versati a un fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad una soglia annuale di 5.164,57 euro. Il più importante vantaggio fiscale della previdenza complementare è rappresentato dal risparmio di imposta sui contributi dedotti, pari all’aliquota marginale Irpef e alle addizionali applicabili al singolo contribuente, di gran lunga superiore al livello di imposizione sostitutiva delle prestazioni pensionistiche complementari caratterizzata da un’aliquota che può scendere al 9% con 35 anni di iscrizione al fondo pensione (15% con meno di 16 anni di iscrizione, 23% per le anticipazioni e i riscatti meno incentivati). Risulta fiscalmente conveniente destinare alla previdenza complementare anche il tfr che non si computa ai fini del raggiungimento del limite di deducibilità ma che può essere trasferito a un fondo pensione in regime di neutralità fiscale per qualsiasi importo. In questo modo il tfr verrà erogato in forma di prestazione pensionistica tassata in via sostitutiva e non con la più gravosa tassazione separata di quello lasciato in azienda. I contributi versati a un fondo pensione in favore di un famigliare fiscalmente a carico sono deducibili dal contribuente principale per l’ammontare non dedotto dal famigliare, fermo restando il limite annuale di 5.164,57 euro.
D. In termini pratici qual è il beneficio fiscale dell’adesione al fondo pensione?
R. Ipotizziamo un lavoratore con un reddito complessivo lordo di 40 mila euro quindi con aliquota marginale Irpef del 38% e addizionali comunale e regionale del 2%. Versando e deducendo 1.000 euro vi sarà un risparmio fiscale di 400 euro (in termini di minore Irpef e addizionali) e quando tale contribuzione sarà erogata in forma di prestazione pensionistica complementare subirà una imposizione sostitutiva di 90 euro con 35 anni di partecipazione al fondo pensione. Anche la quota di prestazione riferibile al tfr sarà soggetta ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota al posto della tassazione separata applicabile al tfr lasciato in azienda che generalmente supera i 30 punti percentuali.
D. Cosa deve fare un aderente per dedurre i contributi?
R. I benefici fiscali vengono riconosciuti dall’azienda in sede di busta paga e di certificazione unica, il lavoratore dipendente quindi non dovrà effettuare ulteriori adempimenti in sede di dichiarazione dei redditi. I contributi versati al fondo dal lavoratore dipendente o autonomo, invece, sono comunicati dal fondo pensione all’anagrafe tributaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata o comunque andranno dedotti dal reddito tassabile con l’Irpef ordinaria con la presentazione del 730 o del modello Redditi Persone Fisiche. Se in un anno sono stati versati contributi eccedenti il limite di deducibilità, l’iscritto ha l’onere di comunicare al fondo l’ammontare dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti in dichiarazione dei redditi. Tale comunicazione va effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento o entro l’eventuale data in cui sorge il diritto alla prestazione affinché il fondo pensione possa scomputare dalla base imponibile di qualunque prestazione i contributi non dedotti. Le somme già tassate o esenti non subiranno alcuna imposizione all’atto della liquidazione della prestazione.
D. Esistono ulteriori vantaggi, sottovalutati?
R. L’esenzione dall’imposta di bollo dello 0,2% e dalla Tobin Tax. Gli importi versati a un fondo pensione, poi, non rientrano fra i rapporti finanziari da comunicare ai fini Isee e le prestazioni erogate dai fondi pensione in forma di capitale sono escluse dai redditi indicati nella dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’Isee. (riproduzione riservata)
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