Lo ha affermato l’ordinanza n. 8622 2021 depositata il 26 marzo 2021 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione ribadendo il noto principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale

Il caso

La madre convivente e la sorella della vittima di un sinistro stradale agiscono per il risarcimento dei danni nei confronti del conducente del veicolo responsabile dell’incidente e del rispettivo assicuratore.

I primi due gradi di giudizio

A seguito del della condanna in favore delle attrici di una somma da liquidarsi in aggiunta a quanto già riconosciuto dall’assicurazione, e dopo parziale riforma in sede di appello, sempre a favore delle attrici, le stesse presentano ricorso per Cassazione che si articola in due motivi.

Il ricorso

Il primo motivo riguarda l’asserita «violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e degli artt. 2, 29 e 30 Cost. ed omesso esame di fatti decisivi in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale e della relativa personalizzazione». La Corte afferma che in realtà i criteri seguiti dalla Corte d’Appello sono stati correttamente: «l’età della vittima, il grado di parentela con le attrici, la qualità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale cin la persona scomparsa», e pertanto gli elementi risarcitori appaiono assolutamente congrui. Il secondo e più rilevante motivo riguarda la ritenuta violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e degli artt. 2, 29 e 30 Cost. (ex art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione all’illegittima esclusione del danno esistenziale, che secondo le ricorrenti avrebbe dovuto essere liquidato, tenuto separato rispetto al dolore da perdita del congiunto, e riconosciuto come danno «conseguente all’”alterazione” e allo “sconvolgimento di vita” subito dalle ricorrenti».

La decisione della Corte
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