di Marco Nobilio
I dirigenti scolastici sono tenuti a presentare la denuncia di infortunio all’Inail ogni volta che ricevano una notifica di malattia da Covid-19 tramite certificato medico. L’obbligo sussiste in tutti i casi di infezione da Covid che riguardino i docenti, gli Ata e gli alunni dell’istituzione scolastica a cui il dirigente competente è preposto. Il chiarimento è contenuto nella nota 688 emanata il 5 maggio scorso dal ministero dell’istruzione. Dunque, dopo più di un anno in cui le scuole hanno navigato a vista in materia di infortuni sul lavoro da Covid, finalmente il ministero ha impartito le prime disposizioni.

La questione della rilevanza dell’infezione da Coronavirus ai fini della tutela infortunistica, peraltro, era stata affrontata tempestivamente sia dal legislatore che dall’Inail. Tant’è che il Covid fu subito inserito nella tabella degli agenti biologici classificati (si veda l’allegato XLVI al decreto legislativo 81/2008 come riformato e vigente). Vale a dire, nell’elenco delle infezioni che possono ingenerare infortuni sul lavoro. E l’Inail intervenne fin dal 3 aprile 2020 con la circolare 13 e, successivamente, con la circolare 22 del 20 maggio 2020, a dare le prime indicazioni. Indicazioni generali, che avrebbero necessitato ulteriori interventi interpretativi da parte del ministero dell’istruzione che, per contro, è rimasto inerte fino al 5 maggio scorso.

L’Inail chiarì, già in prima battuta, che l’infezione da Covid-19 era idonea a configurare l’infortunio sul lavoro, senza particolari oneri probatori, essendo necessaria la mera presunzione semplice. E cioè solo l’esistenza di indizi e non della prova del collegamento tra l’attività lavorativa e l’insorgenza della patologia. Fermo restando che l’ente avrebbe potuto comunque opporre la prova contraria, qualora ne fosse venuto in possesso. Si trattava, però, di disposizioni generali non indirizzate in modo specifico alla scuola.

Nella quale, peraltro, vige un regime di copertura Inail piuttosto fumoso. E la nota del 5 maggio è intervenuta a diradare le nebbie, almeno in parte. Resta del tutto irrisolta, infatti, la questione di chi ha contratto il Covid a scuola nei mesi scorsi e non ha ottenuto il riconoscimento dell’infortunio. In ogni caso, l’amministrazione ha chiarito che la responsabilità dei dirigenti scolastici, quando si verifichino casi di Covid a scuola, è limitata alle situazioni in cui non siano state rispettate le norme igienico sanitarie e sul distanziamento. E cioè i vari protocolli anti-Covid.

Quanto al personale, il ministero ha spiegato che, quando l’attività è svolta in presenza, quindi a presupposto contatto con studenti ed altri soggetti, va considerato esposto ad elevato rischio di contagio. È un grosso passo avanti rispetto al passato: da una parte l’amministrazione prende atto che le scuole non sono luoghi sicuri e dall’altro lato adotta finalmente le misure necessarie per qualificare l’infezione da Covid -19 alla stregua di infortunio sul lavoro.
Quanto all’obbligo di denuncia all’Inail, l’amministrazione ha spiegato che esso assume rilievo in due casi.

Il primo si verifica quando, a seguito dell’accertamento dell’infezione da Covid contratta dal lavoratore, il medico di prima assistenza rilascia la certificazione medica di infortunio e, contestualmente, tale certificazione viene notificata al dirigente scolastico.

Il secondo caso si verifica, invece, quando il lavoratore segnala la situazione all’Inail, anche tramite il patronato che lo assiste. L’amministrazione ha spiegato, inoltre, che la segnalazione all’Inail può essere effettuata anche dall’Inps a seguito della visita fiscale, qualora il medico fiscale qualifichi la malattia come infezione da Covid-19.

In questi casi il dirigente deve provvedere tempestivamente ad inoltrare la denuncia all’Inail per via telematica entro due giorni dalla notifica.

Il termine vale sia che si tratti di notifica del certificato medico che di richiesta da parte dell’Inail. Le stesse disposizioni valgono anche per gli alunni qualora l’infezione sia stata contratta durante le esercitazioni pratiche, le attività di educazione fisica nelle secondarie, tramite l’utilizzo dei laboratori e durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

L’Inail ha chiarito, a suo tempo, che le tutele per gli alunni sono limitate. Ma in ogni caso i dirigenti scolastici sono tenuti ad inoltrare la denuncia all’Inail. Sarà l’istituto a valutare caso per caso. Il ministero dell’istruzione ha ricordato, inoltre, che sussiste la copertura Inail anche durante l’erogazione della didattica a distanza sia per i docenti che per gli alunni.

Ciò è dovuto al fatto che la Dad è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta l’utilizzazione diretta da parte dello studente e dell’insegnante di dispositivi elettronici ed elettrici che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail.

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