di Bianca Pascotto
Non è una novità, purtroppo, la frode ai danni degli assicurati a cui vengono “rifilate” polizze o investimenti inesistenti a fronte, però, di denari veri versati nelle mani di intermediari truffaldini.
I terzi, però, possono contare sul risarcimento dei danni a carico della compagnia mandante che ancora una volta la giurisprudenza ritiene solidalmente responsabile.
IL FATTO
Tizio cita avanti il Tribunale di Monza le Generali Italia spa per ottenere la condanna al risarcimento della somma di € 21.000, a titolo di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale.
Nell’occorso Tizio espone di aver versato a mani di Caio, agente Generali Italia, un assegno di € 21.000 per la sottoscrizione di una polizza vita denominata Fondo Cassa dell’Agenzia Generali che fruttava un interessante tasso d’interesse.
L’attore si era determinato all’acquisto di detto prodotto perché conosceva l’agente da oltre 15 anni e con il quale aveva sempre avuto un ottimo rapporto e concluso, attraverso la sua agenzia, numerosi contratti assicurativi anche di carattere finanziario.
Peccato che l’agente si era intascato i denari (nel frattempo era stato condannato per truffa) e non esisteva alcuna polizza.
Generali si costituisce in causa, negando ogni addebito ed eccepisce che l’agente era un intermediario privo della rappresentanza della compagnia, che lo stesso non poteva sottoscrivere alcun contatto, che il contatto non era stato predisposto sul modulo della compagnia, che il prodotto assicurativo non esisteva e che in buona sostanza nulla della vicenda poteva essere riferibile a Generali Italia spa. Quest’ultima, poi, ritiene impegnata la responsabilità del cliente almeno in via concorrente, per la dazione diretta di denaro a mani dell’agente.
LA DECISIONE
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