Lo stabilisce l’Ordinanza n. 10583 depositata il 22 aprile 2021 dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione valutando in concreto elementi oggettivi, come l’esclusione da un testamento, per verificare la sussistenza di un legale affettivo che possa giustificare il riconoscimento dei danni iure proprio
Il caso
A seguito del sinistro stradale con esito, tre nipoti vantano la risarcibilità iure proprio dei danni da perdita parentale della propria zia. Dei quattro nipoti, solo uno dei tre era stato menzionato nel testamento, soggetto anch’egli deceduto successivamente alla zia. I tre non menzionati adivano pertanto il Tribunale di Roma in quanto eredi legittimi del fratello menzionato, affinché venisse loro riconosciuto il risarcimento dei danni per la perdita della zia provocato dalla condotta colposa di una guidatrice, regolarmente assicurata con la propria compagnia.
La domanda
Gli stessi chiedevano la condanna della convenuta e della relativa compagnia assicurativa tanto al risarcimento dei danni iure proprio subiti per la perdita del rapporto parentale (i nipoti erano stati per lungo tempo conviventi e accuditi dalla zia), quanto a quello del danno iure hereditatis patito dal fratello menzionato nel testamento, che aveva vissuto con la zia per 63 anni, tutta la sua intera vita. Gli stessi, pertanto, chiedevano il risarcimento del danno da quest’ultimo subito.
Giudizi di merito
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