di Andrea Magagnoli

L’assenza di potere rappresentativo determina in capo al legale che dà corso all’azione l’onere di risarcire le spese legali. Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza 8851/2021 depositata il giorno 31/3/2021, che pone l’attenzione sull’effettiva presenza in capo al legale, che aveva dato corso all’ azione in sede di Cassazione, della facoltà di rappresentare la parte. A quest’ ultimo infatti, osservano gli ermellini era stata attribuita la rappresentanza in modo anomalo e non conforme alle modalità previste dalla normativa. Il ricorrente aveva semplicemente conferito tale potere sottoscrivendo un foglio separato e diverso da quello contente il ricorso. Non solo. Nel caso di specie si rilevano ulteriori aspetti anomali quali la facoltà di esercitare poteri non consentiti in sede di giudizio di legittimità. Al legale infatti era stata conferita la facoltà di promuovere la domanda riconvenzionale chiaramente esclusa in sede di giudizio per Cassazione. Pertanto dall’analisi delle modalità di conferimento del potere rappresentativo era sicuramente possibile escluderne l’ effettiva configurabilità nel caso di specie. Da tale conclusione discendono conseguenze circa i costi originatisi nel corso del procedimento. Ad essere tenuto alla refusione di tali spese sarà solo ed esclusivamente il legale che ha dato corso all’azione sia pure in assenza di un regolare potere di rappresentare la parte in sede di giudizio.
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