A cura di Bianca Pascotto

Una richiesta di risarcimento da 655.780 euro è svanita nel nulla. Una fortuna per l’amministratore di una spa che gli addebitava l’errata gestione di un contratto con conseguente sua responsabilità ex art. 2392 del codice civile.

IL FATTO

Tizio amministratore della Alfa spa concludeva con Zeta un contratto di viaggio per i propri affiliati in un villaggio vacanze, prenotando 500 camere e versando due caparre di € 250.000 ciascuna. Lo stesso si era personalmente recato in loco una prima volta constatando la necessità di alcuni lavori di manutenzione; poi vi era tornato per verificare la loro esecuzione che non era stata eseguita nonostante le rassicurazioni ricevute. Lo stesso quindi contestava a Zeta l’inadempimento per gli omessi lavori e si determinava, in accordo con il Consiglio di amministrazione e sentito il parere del legale a comunicare all’Agenzia viaggi la disdetta di 448 camere su 500 chiedendo la restituzione degli acconti versati in eccesso.

Ne nasceva un contenzioso giunto fino in Cassazione che vedeva vittoriosa l’Agenzia viaggi con conseguente condanna di Alfa spa. Quest’ultima quantificava il danno patrimoniale subito in € 655.780 e ne chiedeva il ristoro a Tizio avanti al Tribunale di Milano

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati

© Riproduzione riservata