L’Arbitro assicurativo (Aas) “si propone di migliorare il rapporto di fiducia tra compagnie, intermediari e assicurati offrendo possibilità di dirimere in modo rapido ed economico i c.d. small claim in un settore in cui fisiologicamente sussiste una componente di dialettica tra l’impresa e gli assicurati”.

Lo ha detto il segretario generale dell’Ivass, Stefano De Polis, durante il suo intervento a un webinar dell’Università di Salerno, aggiungendo che il cammino verso l’avvio del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie per il settore assicurativo “ha fatto un ulteriore importante passo avanti con la messa in consultazione, con le principali associazioni del mercato e dei consumatori, del decreto interministeriale”. La sua definizione consentirà all’Ivass di mettere in pubblica consultazione il proprio regolamento attuativo. Seguiranno la designazione e la nomina del collegio arbitrale. Il nuovo organismo andrà ad affiancarsi all’Arbitro bancario e finanziario (Abf) della Banca d’Italia e all’Arbitro per le controverse finanziarie (Acf) della Consob così da ampliare il sistema delle tutele della clientela.

All’operatività di questo organismo, ha spiegato De Polis, “dovrebbe accompagnarsi auspicabilmente un effetto deflattivo del contenzioso giudiziario”. La valenza delle decisioni andrà oltre il singolo caso, generando così quella che “potremmo definire una “giurisprudenza” dell’Arbitro assicurativo”, ha messo in evidenza.

L’Arbitro assicurativo si aggiungerà all’articolato sistema, già operante in modo organico e consolidato presso l’Ivass, per favorire la soluzione delle controversie tra clientela e imprese. Alla tradizionale attività di gestione dei reclami verso l’operato di imprese/intermediari – nel 2020, circa 19 mila reclami, di cui il 55% Rc auto, 32% altri rami danni e 13% rami vita – l’Ivass ha progressivamente aggiunto attività volte a prevenire il contenzioso quali: il controllo sulla trasparenza dei prodotti e sulla correttezza delle modalità di vendita e del pagamento di prestazioni e indennizzi; l’assistenza fornita ai consumatori tramite il Contact Center (55.000 telefonate ricevute nel 2020); lo sviluppo della cultura assicurativa che si va sempre meglio strutturando.

Diversamente da quanto previsto per l’Abf e l’Acf, ai quali si aderisce su richiesta, l’adesione all’Arbitro assicurativo, considerato l’elevato numero degli operatori del mercato, avverrà in automatico con l’iscrizione all’Albo delle imprese, al Registro unico degli intermediari o ai relativi Elenchi, senza esigenza di ulteriori comunicazioni all’Ivass. All’Aas aderiranno pertanto le imprese e gli intermediari italiani ed esteri operanti in Italia.

Il ricorso potrà essere presentato dal contraente, dall’assicurato o dal danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la compagnia. L’Aas sarà un organismo indipendente e imparziale, per il cui funzionamento l’Ivass metterà a disposizione mezzi, strutture e personale. Le controversie saranno sottoposte alla cognizione di uno o più collegi. Come gli altri Arbitri, anche l’Aas offrirà al consumatore “un sistema di tutela agile e diretto, attivabile dal cliente senza la necessaria assistenza di un avvocato o procuratore e con costi minimi”.

I tempi del procedimento saranno brevi: 90 giorni dalla presentazione del ricorso per formare il fascicolo mediante lo scambio degli atti istruttori ed ulteriori 90 giorni per la decisione – prorogabili di altri 90 in caso di controversie particolarmente complesse. Il procedimento si concluderà con una decisione, non munita di efficacia vincolante. Questo significa che il soggetto soccombente non è obbligato a dare seguito alla decisione dell’Arbitro. Tuttavia, come già previsto per le decisioni degli altri collegi arbitrali, dell’inadempimento della decisione dell’Aas verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito dell’Arbitro e dell’operatore (cd. effetto conformativo), il che equivale ad una vera e propria sanzione reputazionale.

Nel decreto, ha proseguito, saranno previste soglie di valore diversificate in relazione ai vari rami in cui si articola l’attività assicurativa, con la possibilità per l’Ivass di ampliarle nelle proprie disposizioni attuative. Le controversie per le quali è possibile rivolgersi all’arbitro potranno riguardare l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, incluso il diritto al risarcimento dei danni subiti, nonché l’inosservanza delle regole di comportamento attinenti alla distribuzione del prodotto assicurativo, purché il contratto sia stato concluso.

La possibilità di sovrapposizione di competenze con gli altri Arbitri richiederà la definizione di protocolli di collaborazione ed un dialogo stretto, per garantire un “costante scambio di informazioni e per assicurare la conoscenza delle rispettive decisioni, il confronto e la ricerca di coerenza negli orientamenti”.

arbitro