di Andrea Magagnoli

L’attore che richiede la condanna dell’ ente presso il quale operava il sanitario che ha cagionato il danno deve dare la prova dei presupposti per l’applicazione della norma. Lo afferma la Corte di cassazione con ordinanza n. 7910/2021, depositata il giorno 19/3/2021. Il caso di specie trae origine dalla richiesta di condanna di un ente ospedaliero per il decesso di un paziente. In primo grado l’azione veniva ritenuta infondata. I giudici argomentavano come la condotta dei sanitari fosse stata corretta e perita venendo pertanto meno ogni obbligo per l’ente ospedaliero. In secondo grado, nuovamente veniva rigettata la domanda di risarcimento non potendosi, anche ad avviso dei giudici di appello, ritenersi presenti nel caso di specie i presupposti per una condanna in sede civile. Il procedimento faceva ulteriore corso in sede di legittimità. Argomentava infatti il ricorrente nella tesi difensiva l’integrale difetto di idonea motivazione dal quale avrebbe dovuto ai sensi della normativa vigente conseguire la riforma del provvedimento oggetto di ricorso. Gli ermellini, parimenti ai giudici di merito, valutano come infondata la richiesta risarcitoria propendendo per la correttezza della motivazione redatta da parte dei giudici di secondo grado. Questi ultimi infatti avevano operato il rigetto della domanda sulla base della mancanza di prova del fatto costitutivo della responsabilità civile, non essendo a loro avviso l’attore stato in grado di dare la prova dell’imperizia e della negligenza del sanitario operante nel caso di specie. La motivazione che sorreggeva il rigetto della domanda risarcitoria si presentava pertanto come corretta e rispondente ai canoni normativi vigenti. Gli ermellini esprimono comunque nell’ordinanza un preciso principio di diritto in materia di responsabilità medica e dei conseguenti oneri per l’ente presso il quale il sanitario esercita la propria attività: è onere della parte che richiede il risarcimento dare la prova dei fatti che costituiscono il presupposto della responsabilità.
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