Gli aspetti legati alla successione e alla divisione dei beni e le difficoltà relative alla gestione e alla ripartizione del denaro, dei beni materiali e del patrimonio di famiglia rappresentano alcune delle più ricorrenti criticità che caratterizzano il passaggio generazionale nelle imprese familiari. È quanto evidenzia la Camera arbitrale di Milano, società della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi che, con l’obiettivo di prevenire e sciogliere eventuali nodi, gestisce le attività di mediazione, strumento di risoluzione alternativa della controversia, soluzione per aiutare le parti a raggiungere un accordo grazie all’intervento di un mediatore esperto. «Il passaggio generazionale di un’azienda è un processo delicato che va pianificato con attenzione perché coinvolge elementi non solo di natura patrimoniale, ma soprattutto culturale e relazionale», osserva Stefano Azzali, direttore generale della Camera arbitrale di Milano, «sta, quindi al mediatore, un esperto formato ad hoc, attivare una serie di competenze per proporre un approccio integrativo per far emergere la complessità di una famiglia in tutte le sue sfaccettature». In base ai dati diffusi dall’organismo, statisticamente dopo il primo incontro informativo, l’accordo è raggiunto nel 61% dei casi, in media in un tempo di 100 giorni. Ma è soprattutto in fase preventiva che un mediatore può intervenire in modo efficace, considerando anche le complesse dinamiche relazionali, per prevenire o gestire al meglio le possibili criticità. La mediazione civile e commerciale rappresenta uno strumento per risolvere le controversie, grazie a un mediatore esperto, neutrale e indipendente, che facilita il raggiungimento di un accordo tra le parti. La mediazione si può utilizzare sempre in ambito civile e commerciale, purché abbia a oggetto diritti disponibili. In alcuni casi, normativamente previsti, costituisce un passaggio obbligatorio prima di rivolgersi al giudice. Ma può essere lo stesso giudice, nel corso della causa, che ordina alle parti di svolgere un tentativo di mediazione. Si può ricorrere a tale possibilità anche quando il contratto prevede il tentativo di mediazione attraverso specifica clausola. Le materie per cui vige il tentativo obbligatorio di mediazione sono quelle che rientrano negli ambiti condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione con mezzo stampa, contratti assicurativi, contratti bancari e contratti finanziari. Per avviare la procedura occorre depositare una domanda, basata sulla volontà delle parti di dare seguito alla mediazione o concludere il tentativo. L’iter può definirsi con un accordo o con un mancato accordo. Se il verbale viene sottoscritto anche dagli avvocati di parte, l’accordo raggiunto ha l’efficacia di una sentenza ed è immediatamente eseguibile.
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