IL RAPPORTO ASSICURATIVO NASCE AUTOMATICAMENTE CON L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Pagine a cura di Daniele Cirioli
L’Inail non può negare la tutela assicurativa a chi si è contagiato al Covid sul lavoro. Sia o meno obbligatorio vaccinarsi, i lavoratori sono sempre tutelati, perché il rapporto «assicurativo» (dal quale scaturiscono sia l’obbligo per il datore di lavoro di versare all’Inail i premi e sia il diritto per i lavoratori a fruire delle tutele di risarcimento e di cura dell’Inail) si costituisce automaticamente al verificarsi del presupposto di legge, cioè in presenza dell’unica condizione: esercizio attività lavorativa per la quale sussiste l’obbligo assicurativo. Il principio, che l’Inail ha denominato «principio della costituzione automatica del rapporto assicurativo infortunistico», di naturale accoppiata a quello di «automaticità delle prestazioni», trae origine dall’art. 67 del dpr n. 1124/1965 (Tu Inail) e, in virtù di esso, gli assicurati (cioè i lavoratori) hanno diritto alle prestazioni anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti (apertura posizione assicurativa, denuncia lavoratori e retribuzione, pagamento premi). Per contraddire il principio, pertanto, serve una riforma normativa della disciplina, non essendo sufficiente un diverso orientamento dell’istituto assicuratore.

Principio operativo da 50 anni. In materia di «automaticità della tutela assicurativa», l’Inail è intervenuto con diverse circolari anche nel corso dell’ultimo anno, segnato dal Covid, proprio per dettare indicazioni operative in relazione alla situazione emergenziale legata alla pandemia e alla tutela dei lavoratori che contraggano l’infezione in occasione di lavoro. Lo stesso Legislatore, nel primo provvedimento emergenziale, il decreto Cura Italia (dl n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020) ha previsto una specifica disposizione: l’art. 42, comma 2. Gli indirizzi dell’Inail, peraltro, sono sempre stati emanati previa acquisizione del parere favorevole del ministro del lavoro. Il citato art. 42, comma 2, chiarisce, prima di tutto, che l’infezione da Sars-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro. Inail e ministero del lavoro, a tal proposito, hanno precisato: «si tratta della riaffermazione di principi vigenti da decenni (…) nell’ambito della disciplina speciale infortunistica, confermati dalla scienza medico-legale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti biologici». Le patologie infettive (vale per il Covid-19, così come, per esempio, per l’epatite o il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro, poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando gli effetti si manifestino dopo un certo tempo.

L’accertamento dell’infortunio Covid. La tutela dell’Inail riguarda tutti i lavoratori assicurati che abbiano contratto il contagio in occasione di lavoro, sia pubblici sia privati. Per l’accertamento dell’infortunio valgono gli stessi principi per malattie infettive e parassitarie, nelle quali è difficile o impossibile stabilire il momento contagiante.

In proposito, l’Inail ha fatto richiamo alle linee guida per la trattazione di tali casi (malattie infettive), di cui alla propria circolare n. 74/1995, che si basano su due principi fondamentali adottati sulla base di indirizzi giurisprudenziali (si veda tabella). Dai principi non può desumersi alcun automatismo ai fini dell’ammissione a tutela dei casi. Occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell’Inail. In altri termini, la «presunzione semplice» (che ammette sempre la prova contraria) presuppone comunque l’accertamento rigoroso di fatti e circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le indagini su tempi di comparsa delle infezioni, ecc.). In tale contesto, l’Inail valuta tutti gli elementi acquisiti d’ufficio, quelli forniti dal lavoratore, nonché quelli prodotti dal datore di lavoro in sede di invio della denuncia d’infortunio.

Lavoratori tutelati. Per i sanitari «presunzione semplice». Sono destinatari della tutela i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal Tu Inail, e gli altri soggetti previsti dal dlgs n. 38/2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori dell’area dirigenziale). Inail e ministero del lavoro spiegavano che, nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori, vige la «presunzione semplice» di origine professionale, considerata appunto l’elevatissima probabilità che vengano a contatto con il Covid. Alla condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative: quelle che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, l’Inail ha indicato: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi ecc.

Tutela estesa alla quarantena. Una prima novità riguarda il «periodo» di tutela, poiché il citato art. 42, comma 2, dispone che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro. La disposizione, seppure dettata in un momento emergenziale, hanno spiegato Inail e ministero del lavoro, ha dato seguito a un principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’impedimento presupposto ai fini della attribuzione dell’indennità d’inabilità temporanea assoluta, comprende, oltre alla fisica impossibilità della prestazione lavorativa, anche la sua incompatibilità con le esigenze terapeutiche e di profilassi del lavoratore. Costo sulla collettività pubblica. Una seconda novità riguarda il «costo» della tutela. Sempre l’art. 42, comma 2, ha espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio Covid non vanno a incidere sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese. La scelta è stata di escludere completamente qualsiasi incidenza degli infortuni Covid-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere. Anche in queste ultime fattispecie, l’Inail riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento infortunistico.

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