Lo ha stabilito l’ordinanza n. 4786 depositata il 23 febbraio 2021 dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione 

GIURISPRUDENZA POLIZZA RC

di MR. OLIVIERO

I diversi tipi di spese

Le spese processuali che l’assicurato può essere chiamato a corrispondere possono essere di tre tipi:

  • soccombenza: le spese processuali che l’assicurato deve riconoscere se la domanda dell’attore viene accolta
  • resistenza: le spese che l’assicurato sostiene per avvocati ed eventuali consulenti al fine di resistere in giudizio
  • chiamata di terzo: le spese che l’assicurato sostiene per chiamare in causa la propria compagnia
La normativa

Atteso che le spese di soccombenza devono sempre essere riconosciute entro il massimale di polizza ex art. 1905 del Codice Civile: «L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro», quelle di resistenza hanno invece il limite di un quarto della somma assicurata ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Con la regola proporzionale nel caso fossero superiori: «Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse».

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