Giulia Provino
La detrazione per le start-up innovative e la disciplina dei Pir possono convivere. Il conferimento di una quota di start-up innovativa in un Pir alternativo non è causa di decadenza dalla detrazione fiscale pari al 30%. È la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 113 del 16/2/2021. L’agevolazione fiscale prevista per le start-up/Pmi innovative ed il regime di esenzione previsto per i piani di risparmio a lungo termine (Pir) sono tra loro cumulabili. Infatti, l’ambito oggettivo di applicazione delle due misure agevolative è differente e per questo sono tra loro compatibili, con la conseguenza che gli investitori persone fisiche possono beneficiare cumulativamente degli incentivi accordati dalle rispettive norme agevolative. In merito al conferimento di strumenti finanziari in un Pir, questo è equiparato ad una cessione a titolo oneroso. L’ipotesi di decadenza dall’agevolazione delle start-up innovative presuppone il disinvestimento da parte del sottoscrittore. Di conseguenza, il conferimento in un Pir di un investimento in una start-up innovativa, non comporta la decadenza dalla detrazione Irpef pari al 30%, dal momento che, ai fini dell’agevolazione, non si determina sul piano sostanziale il mutamento nella titolarità dell’investimento e che, ai fini dell’agevolazione dei Pir, si realizza esclusivamente una modifica del regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dagli strumenti conferiti ai quali, al ricorrere delle condizioni previste, sarà riconosciuta la detassazione.
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