Al fine di potere ricorrere avverso una sentenza che rigetta la domanda di responsabilità professionale di un legale è necessario che il ricorso contenga una procura che espressamente attribuisce tale facoltà. Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza 26942/2020. Il caso di specie trae origine dal rigetto di un domanda diretta ad otte-nere la condanna di un legale per la condotta negligente manifestata nel corso dell’espletamento di un incarico professionale in precedenza conferitogli. Ad avviso degli attori, infatti la condotta imperita del legale avrebbe determinato un ben preciso danno, del quale veniva richiesto il risarcimento con l’azione di cui qui si discute. Tuttavia i giudici di merito di primo e secondo grado, ritenevano la richiesta degli attori infondata non ravvisando nel caso di specie i presupposti per una dichiarazione di responsabilità del legale convenuto. Gli ermellini valutano come inammissibile il ricorso sulla base di un esame del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità. Precisano come il procedimento non possa che essere dichiarato inammissibile sulla base di una valutazione delle modalità di conferimento dell’incarico compiuto in maniera difforme rispetto alle modalità individuate dalla giurisprudenza dominante. L’atto introduttivo del giudizio di cassazione infatti per potere essere ritenuto ammissibile deve contenere l’espressa indicazione della facoltà di poter dare corso al procedimento di legittimità. Nel caso di specie sull’atto introduttivo era solo apposta la dicitura procura a margine del precorso atto di appello, dicitura che non manifesta in maniera inequivoca la volontà di conferire al legale il potere di dar corso al giudizio. Andrea Magagnoli
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