di Matteo Massimo D’Argenio* * avvocato, Studio legale D’Argenio Polizzi

Già attesa per il 2020 e poi rinviata, l’istituzione dell’Arbitro per le controversie assicurative (Aas) sembra essere oggi in dirittura d’arrivo. Era stato il legislatore europeo a dare il primo input in ambito Idd (Direttiva 2016/97/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016), seguito a ruota da quello domestico (dlgs 21 maggio 2018, n. 68), con l’obiettivo di istituire un organo di soluzione delle controversie assicurative allo stesso tempo altamente specializzato ed alternativo al giudice ordinario. In Italia il solco era stato già tracciato in ambito bancario con Abf (Arbitro bancario finanziario) e poi in ambito finanziario con Acf (Arbitro per le controversie finanziarie). Ora il tridente si completerà con un analogo organismo di Adr (alternative dispute resolution) in ambito assicurativo. Ambito particolarmente affollato, considerato che davanti ai nostri giudici ordinari pendono centinaia di migliaia di contenziosi assicurativi. L’Ivass si è messa al lavoro creando strutture e designando persone. Nell’ambito del servizio di tutela del consumatore ha istituito la segreteria tecnica che supporterà l’operatività dell’Aas, le cui risorse umane sarebbero già state individuate, così come già predisposta risulterebbe l’infrastruttura informatica. Restano però da chiarire una serie di nodi di grande rilevanza. Quali tipologie di controversie (la circolazione stradale si porterebbe dietro numeri rilevanti) rientreranno nella competenza di Aas e quale sarà la soglia di valore ammessa? Ci sarà una sola sede in Roma o verranno poi introdotte anche sedi territoriali? Che efficacia avranno le pronunce del nuovo arbitro? Questi ed altri temi sono allo studio di autorità e governo (in particolare con i ministeri della giustizia e dello sviluppo economico). Si attende in questo senso l’avvio della pubblica consultazione della bozza di regolamento interministeriale che dovrà stabilire il quadro d’insieme. Proprio questa procedura ad evidenza (e partecipazione consultiva) pubblica rappresenterà un momento di fondamentale importanza per raccogliere istanze e punti di vista dei diversi settori impattati dal nuovo organismo e pervenire a un ragionevole contemperamento degli stessi. L’auspicio è senz’altro quello di mettere a frutto anche l’esperienza accumulata dalle entità arbitrali sopra citate, già operative da alcuni anni. Snellezza nelle procedure, rapidità nelle decisioni ed economicità nell’accesso non saranno sufficienti. Occorrerà garantire equilibrio ed equidistanza nelle pronunce e coordinamento non solo tra esse ma anche tra le linee interpretative che le ispireranno; si dovrà prevedere in dettaglio se e come possono essere impugnate le decisioni e la loro natura, anche nei confronti del giudice ordinario al quale si avrà sempre e comunque diritto di accedere.

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