Pagina a cura di Luciano De Angelis
Esperienza e competenza specifica richieste a tutti i componenti del consiglio di amministrazione di banche, fiduciarie e società finanziarie con estensione dei medesimi requisiti ai responsabili delle varie funzioni nelle banche di maggiore dimensione. Onorabilità vincolante nei casi di reati più gravi e sentenza definitiva. Nei casi di condanne meno gravi e non definitive o sanzioni amministrative la correttezza degli esponenti dovrà essere valutata dallo stesso cda. Requisiti ad hoc richiesti anche ai sindaci.
Sono alcuni dei contenuti dell’atteso «Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti», oggetto del decreto del ministero dell’economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, in Gazzetta Ufficiale 15/12/2020 e vigente per tutte le nomine del 2021.
Cosa prevede il Tub. Secondo l’art. 26 del Testo unico bancario, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico. Tali esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
Tali criteri, si legge nel terzo comma dell’articolo, sono individuati con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
Fino al 31/12/2020 tale decreto era il n. 161 del 18 marzo 1998, sostituito dopo oltre 20 anni dal dm 23 novembre 2020, n. 169.
Gli incarichi rilevanti. Il regolamento si riferisce agli incarichi nei consigli di amministrazione, di sorveglianza e di gestione, nonché agli incarichi nei collegi sindacali e agli incarichi di direttore generale comunque denominato.
Requisiti di onorabilità. I requisiti di onorabilità del vecchio decreto vengono ora distinti in «requisiti di onorabilità» e «criteri di correttezza» degli esponenti. Le situazioni attinenti ai requisiti di onorabilità tratteggiate dall’art. 3 del decreto evidenziano situazioni di ineleggibilità assoluta. Si tratta delle situazioni in cui vertono soggetti che si trovano in stato di interdizione legale ovvero in altra situazione prevista dall’art. 2382 c.c. (inabilitato, fallito, o a pena che importa l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi). Vertono nella stessa situazione i soggetti condannati a pena detentiva con sentenza definitiva per reati in materia societaria, fallimentare, finanziaria assicurativa ecc; alla reclusione per pene superiori a un determinato periodo ecc. In pratica l’aver commesso reati gravi soggetti a condanna definitiva inibisce la nomina, così come non possono essere nominati coloro a cui sia stata applicata una sentenza definitiva su richiesta delle parti anche a seguito di giudizio abbreviato per gli stessi reati di cui sopra.
I criteri di correttezza. Da tali situazioni vanno distinti i criteri di correttezza, che devono essere soddisfatti dagli esponenti aziendali in relazione a condotte personali e professionali pregresse. Rientrano fra esse le situazioni attinenti a condanne penali irrogate con sentenze non definitive, sentenze definitive di condanna a risarcimento danni per atti compiuti nello svolgimento di funzioni bancarie, finanziarie, nei mercati dei valori mobiliari, assicurativi o dei servizi di pagamento. Fra i criteri di correttezza rientrano ora anche lo svolgimento di incarichi (di norma di amministrazione, direzione e controllo, ndr) in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, ecc.
Questi casi (e altre situazioni previste dall’art. 4) non comportano automaticamente l’inidoneità dell’esponente ma sottopongono lo stesso a una valutazione da parte dell’organo competente.
Requisiti di professionalità per cda e direzione. La III sezione del decreto riguarda i requisiti di professionalità e i criteri di competenza per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.
In merito alla professionalità vengono distinti gli incarichi esecutivi, dai non esecutivi. Ai primi viene richiesto di aver maturato una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa attraverso attività di amministrazione e controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a tre anni o medesima attività presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della Banca in cui l’incarico deve essere ricoperto.
Per gli incarichi non esecutivi sarà sufficiente anche aver esercitato, per almeno tre anni attività professionali attinenti il settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca, attività di insegnamento universitario (docenti di prima o seconda fascia) in materie giuridico economiche, oppure aver svolto funzioni direttive, dirigenziali o di vertice comunque denominate presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo a condizione che l’ente abbia una dimensione comparabile con quella della Banca. Al presidente del cda rispetto agli esponenti non esecutivi vengono richiesti cinque anni di esperienza, come pure all’amministratore delegato e al direttore generale. Tempi più brevi ed esperienze parzialmente diverse vengono richieste agli esponenti aziendali delle Bcc.
Competenza. Gli aspiranti esponenti aziendali devono comprovare la loro idoneità ad assumere l’incarico. Nell’art. 10, a riguardo, sono prese in considerazione la conoscenza teorica acquisita attraverso gli studi e la formazione (percorso di studi) e l’esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso. Le valutazioni dei singoli percorsi teorico pratici devono essere valutati dallo stesso cda che prende in considerazione le conoscenze di ognuno in tema di mercati finanziari, regolamentazione nel settore bancario e finanziario, indirizzi e programmazione strategica, assetti organizzativi e di governo societario, gestione dei rischi, sistemi di controllo interno, attività e prodotti bancari e finanziari, informativa contabile e finanziaria, tecnologia informatica. Il tutto in relazione al ruolo ricoperto e alle caratteristiche della banca o del gruppo a cui la banca appartiene.
Composizione degli organi. Nell’art. 11 viene richiesto, inoltre, che la composizione degli organi di amministrazione e controllo sia adeguatamente diversificata in modo da: 1) alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; 2) favorire l’emersione di una pluralità di approcci ai fini dell’assunzione delle decisioni; 3) supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, delle attività, dei rischi e di controllo sull’operato della dirigenza. È quindi richiesto che i cda siano diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell’incarico, e che le competenza dei suoi membri siano collettivamente considerate idonee a perseguire gli obbiettivi citati nei punti 1, 2 e 3, e adeguati nel numero, ad assicurare la funzionalità e non pletorietà dell’organo.
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