Lo ribadisce la sentenza n. 36257 emessa il 17 dicembre 2020 dalla I Sezione Penale della Corte di Cassazione. La guida senza patente ha rilievo penale se il conducente sottoposto ad una misura di prevenzione personale è scoperto alla guida di un autoveicolo o un motoveicolo, ma non se si tratti invece di un ciclomotore: categoria in cui è da ricondurre la bicicletta elettrica, come un qualsiasi veicolo dotato di motore elettrico, azionabile attraverso l’utilizzo di un acceleratore.
di F. Sulis e MR. OLIVIERO
Evoluzione del reato di guida senza patente
La guida senza patente sostanziava un reato previsto dal nostro ordinamento fino alla depenalizzazione contenuta nel Decreto Legislativo n. 8 del 2016 in vigore dal 6 febbraio 2016. La medesima condotta può assumere ancora rilievo penale ma soltanto in due ipotesi:
- in caso di recidiva/reiterazione nel biennio;
- laddove il soggetto che guidi senza patente sia sottoposto ad una misura di prevenzione personale.
Patente e misura di prevenzione personale
CONTENUTO A PAGAMENTOIl contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati a Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
© Riproduzione riservata