Alessio Boscaglia
La legge di bilancio 2021 aumenta l’appeal dei Piani individuali di risparmio: con un emendamento approvato in commissione viene proposto un ulteriore beneficio fiscale per i Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021. Difatti, l’inserimento dell’art. 35-bis (Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in «Pir pmi») nella legge garantirebbe alle persone fisiche titolari di Pir un credito d’imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati ai sensi dell’articolo 67 del Tuir a condizione che i sottostanti strumenti finanziari: (i) siano detenuti per almeno cinque anni (cd. minimum holding period) e (ii) il credito d’imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.
Il summenzionato credito d’imposta potrà essere utilizzato in dieci quote annuali di pari importo e nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate, ovvero in compensazione mediante F24.
Inoltre, il credito generatosi al momento della chiusura del piano in perdita non concorrerà alla formazione del reddito ed inoltre non sarà sottoposto ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 53 della legge 244/2007 e ai vincoli alla compensabilità fissati dall’articolo 34 della legge 388/2000.
Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi convertibili in credito d’imposta – al fine di evitare un doppio beneficio – non potranno essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell’articolo 68 del Tuir (plusvalenze) e degli articoli 6 (risparmio amministrato) e 7 (risparmio gestito) del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Considerato che il beneficio fiscale in commento troverà applicazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021, l’importo del credito d’imposta spettante al termine del minimum holding period in caso di minusvalenze, perdite e differenziali negativi non potrà superare l’importo di 60 mila euro (limite d’investimento per ciascun anno solare è pari ad euro 300 mila).
Ad ogni modo, il contenuto letterale della disposizione normativa sembrerebbe dimenticarsi dei Pir alternativi (i) sottoscritti nel corso del 2020 e (ii) ottenuti tramite contratti assicurativi (già difficilmente realizzabili per via della normativa di settore cfr. circolare Isvap n. 474/2002) per i quali non risulta applicabile l’art. 67 del Tuir al momento della chiusura del piano.
© Riproduzione riservata