GIURISPRUDENZA RISARCIMENTO DANNI
Autore: M. Schiavone e M.R. Oliviero
ASSINEWS 326 – gennaio 2021
Con l’ordinanza n. 24633/20, depositata dalla sesta sezione civile il 5 novembre 2020, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di sinistri stradali ed indennità corrisposte dagli enti di assicurazione sociale, ribadendo l’esclusione del cumulo tra le somme riscosse a titolo di risarcimento ed a titolo di indennizzo INAIL, e l’applicabilità dell’istituto della compensatio lucri cum damno.
Le origini
Agli albori del diritto già gli antichi romani aveva affrontato la questione dell’opportunità, ai fini della corretta quantificazione del risarcimento da liquidare in favore della vittima di un fatto illecito, di considerare, insieme ai pregiudizi da riparare, anche gli eventuali vantaggi derivati al danneggiato dal medesimo fatto.
La possibilità di cumulo tra indennizzo e risarcimento e l’istituto della compensatio lucri cum damno sono, da tempo, oggetto di esame da parte della nostra giurisprudenza di legittimità.
Il precedente orientamento giurisprudenziale
L’orientamento tradizionale ammetteva il cumulo fra risarcimento ed indennizzo, escludendo la possibilità di decurtare dall’importo dovuto, a titolo di risarcimento in favore del danneggiato dal responsabile civile o, per lui, dal suo assicuratore, quanto già percepito dalla vittima dell’illecito a titolo di indennizzo (per esempio dall’assicuratore sociale o da una assicurazione privata contro gli infortuni).
La possibilità di cumulo di risarcimento ed indennizzo era esclusa soltanto quando i benefici in parola discendevano dal medesimo titolo. Laddove, invece, la giustificazione causale per l’erogazione dei benefici fosse stata differente, l’una di natura legale derivante da responsabilità civile generale ex art. 2043 Codice Civile e l’altra di natura contrattuale, come ad esempio la polizza di assicurazione contro gli infortuni, il cumulo tra risarcimento ed indennizzo era ammesso.
L’attuale orientamento giurisprudenziale
In anni più recenti si è, invece, rafforzato l’orientamento opposto, consolidatosi con la pronuncia da parte della Cassazione a sezioni unite delle famose sentenze quadrigemine (cfr. Cass. Civ., sez. unite, nn. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 22 maggio 2018), che hanno stabilito come il cumulo di risarcimento ed indennizzo sia sempre escluso, con la conseguenza che la compensatio lucri cum damno è sempre possibile (salvo che si tratti di risarcimento del danno prodotto da circolazione stradale e pensione di reversibilità, il cui cumulo è ammesso poiché il primo ha natura e finalità risarcitoria/indennitaria e la seconda ha natura e finalità previdenziale).
La compensatio opera in tutti gli altri casi che potremmo raggruppare nelle seguenti categorie:
a) risarcimento del danno da illecito con l’indennizzo assicurativo;
b) risarcimento del danno derivante da sinistro stradale con la rendita erogata dall’INAIL;
c) risarcimento del danno alla salute con la pensione di accompagnamento erogata dall’INPS.
Tutti i benefici (indennizzo, rendita e pensione) di cui sopra, infatti, pur essendo erogati da soggetti diversi dal responsabile civile o dalla sua compagnia di assicurazione e sulla base di titoli differenti dall’illecito, sono finalizzati a “ristorare” il danneggiato della perdita subita, ed hanno, quindi, funzione indennitaria identica a quella del risarcimento.
L’attuale pronuncia
In linea con l’attuale orientamento della Cassazione è stato ribadito che «la surrogazione impedisce che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subìto.
Conseguentemente, le somme attribuite al danneggiato dall’assicuratore sociale a titolo di indennità per l’invalidità civile permanente devono essere detratte dall’ammontare del danno riconosciuto in favore di quest’ultimo e posto a carico del danneggiante e del suo assicuratore per la RCA».
La compensatio può ess ere esclusa da una clausola contrattuale?
Preso atto dell’orientamento ad oggi prevalente, che ritiene sempre applicabile la compensatio lucri cum damno, rimane da capire se, nell’ambito delle assicurazioni private contro gli infortuni, la compensazione possa essere esclusa o limitata da un accordo di natura contrattuale tra assicurato ed assicurazione, ossia derogata da una norma contrattuale, che autorizzi esplicitamente il cumulo ed escluda la compensatio.
La surrogazione
Strettamente legata alla tematica della compensatio è quella della surrogazione. La surrogazione ex lege dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato, a seguito dell’avvenuto pagamento dell’indennizzo, determina, quale effetto collaterale, la perdita di legittimazione attiva del danneggiato nei confronti del responsabile civile, per la parte di danno già coperta dall’indennizzo in parola.
È la surrogazione a consentire al responsabile civile di rifiutare al danneggiato, in ragione della carenza di legittimazione attiva di quest’ultimo, il pagamento del risarcimento che egli già percepito, realizzando in tal modo la compensatio (elisione) lucri (dell’indennizzo pagato dall’assicuratore del danneggiato) cum damno (con il risarcimento dovuto dal responsabile civile).
Compensatio e surrogazione
Alla luce dello stretto legame tra la compensatio e la surrogazione ex art. 1916 c.c., la deroga all’applicabilità della compensatio potrebbe ritenersi attuata sull’accordo delle parti, con l’inserimento nel contratto di assicurazione di una norma pattizia del seguente tenore: «Rinuncia del diritto di surrogazione – l’impresa rinuncia a favore dell’assicurato o dei suoi aventi diritto all’azione di surrogazione che le compete in base all’art. 1916 c.c. vero i terzi responsabili dell’infortunio».
Come spesso si legge, ad esempio, nelle polizze a favore del conducente. Inizialmente, la Cassazione aveva ritenuto che il cumulo tra il risarcimento e l’indennizzo previsto dalla polizza infortuni fosse possibile, ogniqualvolta l’assicuratore avesse rinunciato alla surroga ex art. 1916 c.c. (cfr. Cass. Civ., sezione III, sentenza n. 22883 del 6 dicembre 2004).
Successivamente, però, la stessa Suprema Corte (cfr. Cass Civ., sezione III, n. 13233 dell’11 giugno 2014) ha escluso il diritto al cumulo, anche nel caso in cui nella polizza vi fosse l’espressa rinuncia alla surroga nei confronti del responsabile civile, in quanto, per gli Ermellini, prevale il principio indennitario – “nessuno può lucrare dagli infortuni subiti” – che ha natura di ordine pubblico in materia assicurativa e che, quindi, non è derogabile neppure su accordo delle parti del contratto.
Cumulare indennizzo e risarcimento è illecito arricchimento
Ammettere il cumulo tra risarcimento ed indennizzo comporta, infatti, il rischio di trasformare l’evento di danno in una occasione di arricchimento del danneggiato, il quale, in violazione del principio indennitario, potrebbe trarre dall’illecito altrui un vero e proprio guadagno.
D’altra parte, vietare il cumulo rendendo inderogabile il meccanismo della compensatio, significa, da un lato, attribuire il carattere della inderogabilità all’articolo 1916 c.c. che non rientra tra le norme inderogabili elencate dall’art. 1932 c.c. e, dall’altro lato, introdurre una limitazione dell’autonomia contrattuale, tale per cui l’assicurato contraente di una polizza contro gli infortuni, non potrebbe “cumulare” l’integrale risarcimento del danno da parte del responsabile civile con il pagamento dell’indennizzo legittimamente pattuito con l’assicurazione.
Cassazione tra ordine pubblico e autonomia contrattuale
I due opposti orientamenti citati sopra sono il risultato del difficile “equilibrio” tra due valori di fondamentale importanza, l’ordine pubblico, dal punto di vista del diritto civile, e l’autonomia contrattuale, quale manifestazione di libertà personale, e la questione relativa all’ammissibilità o meno del cumulo ed ai limiti di applicabilità della compensatio lucri cum damno potrebbe non essere risolta in maniera definitiva.
L’esclusione del cumulo e l’applicabilità della compensatio sono, infatti, di difficile realizzazione pratica. Almeno laddove sia coinvolta un’assicurazione privata contro gli infortuni. Dal momento che il responsabile civile potrebbe rimanere all’oscuro dell’avvenuto pagamento in favore del danneggiato dell’indennizzo che copre, in tutto o in parte, i danni che egli è chiamato a risarcire.
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