GIURISPRIDENZA RCA

L’ordinanza n. 26908 emessa il 26 novembre 2020 dalla VI sezione civile della Corte di Cassazione offre preziosi indicazioni in materia di sinistri stradali causati da veicoli non assicurati.

di G. Begani, M. Schiavone e MR. OLIVIERO

Il caso

I Giudici della Suprema Corte hanno deciso il ricorso promosso dalla conducente di un motociclo tamponata da un’automobile priva di copertura assicurativa. La danneggiata chiedeva alla Suprema Corte di cassare la sentenza con la quale il Tribunale, in funzione di giudice dell’impugnazione, in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace, aveva rigettato la domanda di condanna dell’impresa di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

I motivi del ricorso

La ricorrente poneva a fondamento del proprio ricorso una serie di censure relative a pretesi vizi di motivazione e falsa applicazione di leggi ad opera del Tribunale. Afferma di avere fornito al secondo Giudice di merito elementi più che sufficienti a giustificare l’accertamento e la dichiarazione della scopertura assicurativa del veicolo danneggiante. Ad avviso della ricorrente, infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di applicare il principio della non contestazione. Proprio per non aver riconosciuto come pacifica la circostanza della scopertura assicurativa del veicolo tamponante, specificatamente allegata da parte attrice e non puntualmente negata dal convenuto. I Giudici di merito, inoltre, avrebbero errato nel ritenere non provata per presunzione detta scopertura.

La decisione della cassazione

La Corte di Cassazione ha disatteso tutte le censure della ricorrente. Rileva, infatti, che il Tribunale, in base ad un accertamento di fatto non soggetto al sindacato dei Giudici di legittimità e con motivazione immune da vizi logici e conforme alla legge, ha ritenuto insussistente la prova della scopertura assicurativa. Afferma, inoltre, che rappresenta uno dei fatti costitutivi della domanda rivolta dal danneggiato all’impresa di assicurazione designata dal FGVS. I Giudici di legittimità, in definitiva, si sono richiamati a precedenti orientamenti giurisprudenziali. Tutti concordi nel ritenere che sul danneggiato gravi l’onere di provare che la vettura danneggiante fosse sprovvista di copertura assicurativa.

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