di Michele Damiani
Più di 40 miliardi per estendere il Superbonus nel tempo. Per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, almeno fino al 2026. Per gli altri interventi ancora non è stata fissata un limite temporale; per ora ci si limita ad affermare che sarà prolungata la scadenza dell’incentivo. La conferma arriva dalla bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il piano di azione per l’utilizzo delle risorse del Recovery fund, il cui esame è stato avviato dal Consiglio dei ministri lunedì scorso.

Nel documento si legge testualmente che sarà predisposto «Il potenziamento delle misure a sostegno dell’efficientamento dell’edilizia privata. In particolare, si prevede l’estensione del superbonus edilizio per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico delle abitazioni private, con il quale viene riconosciuta una detrazione fiscale pari al 110% dei costi sostenuti per gli interventi, utilizzabile in compensazione fiscale o convertibile in credito d’imposta cedibile». Lo stanziamento per la voce «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici» è di 40,1 miliardi di euro. Per quanto riguarda l’adeguamento antisismico viene inoltre affermato che si provvederà «all’estensione al 2026 del superbonus per i territori colpiti dal sisma del 2016 e del 2009».

La proroga della misura è una delle richieste principali avanzate dalle categorie più coinvolte dalla gestione del Superbonus. La Rete delle professioni tecniche (Rpt), ad esempio, propone di allungare i termini già da mesi. Proprio su questo aspetto, inoltre, sono stati presentati una serie di emendamenti alla legge di bilancio: uno di questi mira a estendere la misura fino al 31 dicembre 2023. «Alcuni deputati della maggioranza», si legge nella nota Rpt, «hanno firmato due emendamenti alla legge di bilancio in materia di Superbonus col proposito di aprire un confronto sul tema tra parlamento e governo. Gli emendamenti accolgono gran parte delle modifiche ed integrazioni al provvedimento del Superbonus che la Rete professioni tecniche ha proposto nei giorni scorsi. Intanto», continua la nota, «va sottolineato come gli emendamenti accolgano la richiesta, più volte reiterata dalla Rpt, della proroga del provvedimento, sia pur solo al 31 dicembre 2023, e l’ampliamento degli interventi di sisma e ecobonus, in modo da garantire appieno l’efficacia dello stesso. Accolta anche la richiesta di chiarimenti sulla stipula, da parte dei professionisti interessati, della polizza di assicurazione della responsabilità civile, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Inoltre, è stata accolta la proposta di inserire il ravvedimento operoso, da presentare entro 60 giorni, per le asseverazioni che presentano delle irregolarità, senza l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. È stato previsto poi», concludono dalla Rpt, «il riconoscimento delle spese di istruttoria relativamente allo studio di fattibilità degli interventi e l’autonomia funzionale delle unità immobiliari». Le modifiche, tuttavia, dovrebbero essere integrate per rendere la misura realmente efficiente, secondo le valutazioni della Rete delle professioni tecinche: «Intanto», continua la nota dell’associazione coordinata da Armando Zambrano, «si propone di prorogare fino al 31 dicembre 2025 i vantaggi fiscali di Ecobonus e Sismabonus. Tra gli emendamenti suggeriti, c’è il fatto che la detrazione spettante per la realizzazione di attività di monitoraggio sia estesa anche agli interventi Ecobonus e a tutti quelli Sismabonus, in modo da poter comunque verificare la sicurezza degli edifici. Si propone di fare in modo che l’asseverazione da parte del professionista, relativa agli interventi sulle parti comuni degli edifici, sostituisca, con medesimi effetti giuridici, la certificazione di conformità urbanistica prevista per le richieste di permesso di costruire o le comunicazioni di inizio lavori da presentare agli enti competenti. Per attuare tutte le tipologie di intervento, poi, dovrebbe essere sufficiente la conformità degli immobili stessi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente alla data del 31 agosto 2020. Per quanto riguarda gli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, non dovrebbero essere richieste attestazioni di conformità urbanistico-edilizia. Infine, relativamente alle prestazioni rese dai professionisti iscritti agli albi e ai collegi, si chiede che la remunerazione rispetti il principio dell’equo compenso».

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