Con la sentenza n. 248/2020 la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate, sia dal Tribunale di Pisa che dagli altri Giudici rimettenti, sull’attuale disciplina del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, che ne prevede la procedibilità d’ufficio ex art. 590-bis c.p., introdotto dalla legge n. 41/2016.
di Elisa Chiocchi e MR. OLIVIERO
Le ordinanze di remissione alla Corte Costituzionale
Nei casi in cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, erano attinenti a fattispecie in cui nessuna delle persone offese aveva presentato querela e dove la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale consisteva nell’omesso rispetto del segnale di stop, nella mancata precedenza, nel sorpasso sulla destra, ovvero a violazioni comuni in cui spesso gli utenti della strada incorrono. Quasi tutte le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe, invocando vari parametri costituzionali, e si dolgono della mancata previsione della procedibilità a querela del delitto di cui all’art 590 bis cod. pen. limitatamente al primo comma o comunque per tutte le ipotesi diverse da quelle del secondo comma, che delinea la circostanza aggravante della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La questione di legittimità costituzionale
La censura formulata, in particolare con riferimento all’art. 3 Costituzione dal Tribunale di Pisa, si fonda sulla dubbia legittimità costituzionale della mancata previsione della punibilità a querela del delitto di lesioni stradali gravi e gravissime in tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma dell’art. 590-bis cod. pen., ritenendo che sarebbe irragionevole la previsione indiscriminata della procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’aggravante relativa all’ebbrezza alcolica o all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, atteso il diverso grado di disvalore di tale fattispecie.
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