Gli intermediari nel 2021. Le nuove disposizione dell’Ivass in pillole

a cura di Enzo Furgiuele

Tra pochi mesi entreranno in vigore le nuove normative emanate dall’Ivass, a seguito della pubblicazione, avvenuta il 4 agosto 2020, del Provvedimento 97 e del Regolamento 45.

L’aggiornamento professionale – obbligatorio – che gli intermediari dovranno fare entro il 31 marzo per conoscere le nuove disposizioni regolamentari, potrebbe essere l’occasione per alcuni approfondimenti e per verificare se le procedure attuate nella distribuzione assicurativa sono o meno conformi ai dettati normativi.

Ritengo che sia necessario questo passaggio in quanto l’Ivass ha predisposto nuove modalità di indagine per verificare la conformità normativa dei comportamenti degli intermediari.

L’intento dichiarato naturalmente è una più ampia tutela dell’assicurato.

Alla consueta – e nota a tutti – ispezione “on site”, con presenza fisica dei funzionari dell’Istituto di vigilanza presso gli uffici dell’intermediario per un periodo variabile da una a due settimane, sono state predisposte altre due tipologie di controlli “a distanza”.

La prima, in vigore già da qualche tempo, consiste nella cosiddetta verifica cartolare: l’Ivass richiede all’intermediario di inviare entro dieci giorni alcuni documenti relativi all’attività di distribuzione assicurativa per prenderne visione.

Si tratta naturalmente di documenti inerenti l’attività di distribuzione, quali, ad esempio, la polizza di assicurazione relativa alla copertura assicurative di RC professionale oppure la certificazione dei crediti formativi conseguenti all’obbligo di aggiornamento professionale.

Ci risulta che venga richiesta la documentazione relativa all’anno in corso e ai due anni precedenti, ma l’Ivass ha precisato di non avere alcun limite temporale per le sue verifiche se non quello di 5 anni indicato nel Regolamento 40/2018.

Nel caso citato (richiesta dei certificati di credito formativo) l’intermediario deve conservare in un proprio archivio, cartaceo o elettronico, i documenti di tutti i componenti della sua rete distributiva secondaria degli ultimi 5 anni.

L’Ivass infatti deve poter verificare che l’obbligo di aggiornamento professionale sia stato assolto in modo corretto, poiché in difetto verrebbe a mancare il “requisito di professionalità”.

Preciso inoltre che il termine temporale per la conservazione della documentazione della distribuzione assicurativa sarà esteso, dal 31 marzo 2021, all’entrata in vigore della nuova normativa, a 5 anni “dalla cessazione del rapporto”.

La seconda, e nuova, tipologia di controllo a distanza che l’Ivass ha organizzato (o sta organizzando, cosa che – almeno per ora – non è possibile sapere) è il “Mistery shopper”.

Questa novità è stata introdotta in virtù dei poteri di indagine attribuiti dal legislatore europeo alle diverse Autorità nazionali della UE e quindi anche al nostro Ente di vigilanza del settore assicurativo, per intercettare in modo preventivo eventuali comportamenti scorretti e non trasparenti nell’offerta e nella vendita ai clienti di prodotti assicurativi.

Uno dei nuovi poteri di indagine è proprio il Mistery shopper, ossia “il potere di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione, ove necessario in forma anonima”, che costituirà un fondamentale strumento di controllo nei confronti di tutte le reti distributive operanti nel nostro paese.

In pratica potremo assistere al seguente fenomeno. Un “finto” cliente si presenta da un agente o da un broker o in uno sportello bancario e richiede un preventivo (RCA, per esempio) e verifica il comportamento dell’addetto all’accoglienza: come vengono richieste le informazioni preventive, come viene formulata l’offerta della polizza, se e come viene consegnata l’informativa precontrattuale, ecc.

Successivamente il “finto” cliente farà una relazione sui comportamenti osservati e sull’osservanza degli obblighi normativi all’Ivass, che potrà aprire eventualmente un procedimento sanzionatorio in caso di gravi inadempimenti.

È evidente che non sarà mai possibile distinguere un cliente vero da un “finto cliente”, ma proprio questa incertezza, secondo l’Ivass, determinerà un’attenzione maggiore al rispetto delle regole.

È quindi quanto mai opportuno che i processi interni degli intermediari siano verificati ed eventualmente resi conformi alle norme: si tratta di una incombenza faticosa ma necessaria per evitare possibili conseguenze di tipo sanzionatorio.

violazione

 

Leggi anche le precedenti pillole:

  1. Gli accordi di collaborazione tra intermediari
  2. Nuovo requisito per l’accesso all’attività di distribuzione assicurativa
  3. Le nuove disposizioni Ivass in pillole: eliminato l’adempimento relativo alla comunicazione di vigenza della RC professionale

  4. Provvedimento Ivass 97/2020: Le nuove modalità di informativa precontrattuale

  5. Provvedimento 97/2020: valutazione delle richieste ed esigenze del contraente

  6. Il “principio della rilevanza” della violazione nel procedimento sanzionatorio