Pagina a cura di Daniele Cirioli
Tempi lunghi per l’erogazione a prestito della buonuscita ai dipendenti pubblici. Tra domanda di certificazione del diritto al Tfr/Tfs o altra indennità di fine servizio (c.d. buonuscita), atto propedeutico per ottenere il prestito, e l’erogazione del prestito da parte della banca possono passare fino a quattro mesi (120 giorni), cui aggiungere i tempi di presentazione da parte del lavoratore-pensionato della domanda alla banca prescelta e i tempi d’istruttoria interna da parte della banca. A spiegare il flusso operativo per il c.d. «anticipo finanziario» a favore dei neopensionati con quota 100 è l’Inps, con circolare n. 130/2020, a oltre un anno e mezzo dalla previsione della misura. La necessità della misura si è avvertita all’indomani dell’introduzione di quota 100 che, anticipando il pensionamento, può mettere i dipendenti pubblici in condizioni di dover aspettare anche otto/dieci anni prima di ottenere la buonuscita.
Chi può chiedere il prestito. Il prestito è una via per ottenere la buonuscita offerta esclusivamente ai dipendenti pubblici che fruiscono, o hanno fruito, di «quota 100» per pensionarsi o che accedono o hanno avuto accesso alla pensione in base ai requisiti ordinari di pensionamento (art. 24, dl n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011). L’Inps ha precisato che sono esclusi non solo coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto a pensione, ma anche tutti i dipendenti, ancora in attesa di percepire la buonuscita comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle indicate. Pertanto, è escluso il personale delle Forze armate, Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Importo del prestito. Quella di ottenere in anticipo la buonuscita tramite prestito è una possibilità offerta ai lavoratori che non esclude le altre vie di gestione del Tfr/Tfs. Rimane fermo anche il diritto ai lavoratori di cedere in tutto o solo in parte la buonuscita per altre finalità (dpr n. 180/1950).
Il prestito può essere concesso nei limiti dell’importo netto di 45 mila euro e, comunque, entro l’importo di buonuscita spettante se inferiore. Quanto erogato in prestito non può essere soggetto a procedure di sequestro o pignoramento o a esecuzione forzata in virtù di qualsiasi azione esecutiva o cautelare. Il prestito è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio e di fine rapporto maturato.
Fondo di garanzia. A copertura del rischio di credito relativamente ai prestiti concessi ed erogati dalla banca o da altri intermediari finanziari, l’Inps gestisce apposito «Fondo garanzia», con dotazione iniziale di 75 milioni di euro. La garanzia del Fondo copre l’80% dell’importo dell’anticipo del Tfs/Tfr ed è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le stesse caratteristiche di quella del fondo, quale garanzia di ultima istanza.
Flusso operativo. Il flusso operativo di concessione del prestito viene attivato dalla richiesta di «certificazione» formulata dal lavoratore con domanda online. È la sede dell’Inps competente per territorio a dover rilasciare la certificazione entro il termine di 90 giorni dalla data della domanda, rendendola disponibile nell’Area riservata del cittadino del Portale interne dell’Inps. La certificazione non ha un termine di validità e l’eventuale successivo contratto di prestito, perfezionato dal lavoratore con la Banca e notificato alla sede territoriale dell’Inps tramite Pec dalla banca o dagli intermediari finanziari, diviene efficace solo dopo la produzione da parte della stessa sede Inps competente per territorio della c.d. «presa d’atto» positiva, che va obbligatoriamente rilasciata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del contratto di prestito. Infine, l’Inps provvederà a rimborsare al cessionario, secondo i termini di pagamento previsti dalla normativa, la somma oggetto del credito ceduto, trattenendo tale importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata (Tfs/Tfr) spettante al lavoratore.
La richiesta di certificazione. Il primo passo, per l’anticipo della buonuscita, è chiedere all’Inps la «quantificazione» dell’importo spettante con emissione della relativa certificazione. Ciò può farlo direttamente il cittadino o tramite un ente di patronato. La domanda va fatta online. Le modalità di presentazione non differisce da quella già in atto in caso di domanda di quantificazione online per la liquidazione/cessione ordinaria.
Nel primo caso, il cittadino può presentare la domanda dal portale dell’Inps se è in possesso di Pin dispositivo (si ricorda dal 1° ottobre l’Inps non rilascia più Pin), Spid (di Livello 2), Cie (Carta di identità elettronica 3.0) o Carta nazionale dei servizi. Nel modello di domanda si ha la possibilità di selezionare la richiesta di «Anticipo finanziario dl n. 4/2019» o di «Cessione ordinaria» di cui al dpr n. 180/1950. La selezione di un tipo di richiesta esclude l’altra. Si tenga conto che: la banca prescelta per l’anticipo deve essere selezionata dall’elenco delle banche nel sistema informatico dell’Inps; alla presentazione di domanda di prestito è necessario dichiarare di avere avuto accesso o di avere accesso a pensione con i requisiti di quota 100; la certificazione prodotta dalla sede territoriale dell’Inps sarà resa disponibile nell’area riservata del cittadino; il richiedente potrà visualizzare, accedendo al «Cassetto previdenziale», il prospetto sulla base del quale è stata predisposta la relativa certificazione; la sede territoriale dell’Inps competente non potrà procedere alla lavorazione di una nuova e successiva domanda di quantificazione fino alla definizione della precedente.
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