di Carlo Forte
Se la caffettiera scoppia in faccia a una collaboratrice scolastica mentre sta a scuola, il ministero dell’istruzione deve pagarle i danni e l’Inail deve anche indennizzarla. È dovere del dirigente scolastico, infatti, vigilare ed emanare specifiche direttive volte a prevenire il verificarsi di eventi dannosi. E siccome il giudice di merito aveva «ritenuto provato che l’attività pericolosa si svolgeva in modo sistematico all’interno dell’istituto sicché, evidentemente, il datore di lavoro non l’aveva impedita», la Corte di cassazione, con l’ordinanza 23146 del 20 ottobre scorso, ha rigettato il ricorso presentato dal ministero dell’istruzione. Ed ha confermato la validità della sentenza di appello e il diritto al risarcimento in capo alla collaboratrice scolastica. I giudici di piazza Cavour hanno anche condannato il ministero dell’istruzione al pagamento delle spese legali: oltre 10mila euro. L’ordinanza pone in evidenza una situazione giuridica nella quale potrebbero inquadrarsi eventuali infortuni collegabili all’emergenza sanitaria in atto. Ciò con particolare riferimento agli eventuali risarcimenti e indennizzi spettanti agli operatori scolastici che dovessero ammalarsi di Covid ricavandone un danno permanente, compreso l’eventuale danno tanatologico, che assumerebbe rilievo in capo agli eredi in caso di decesso del lavoratore. La caffettiera che esplode e l’epidemia in corso, evidentemente, non sono sovrapponibili. Ma il ragionamento giuridico adottato dalla Cassazione è utile per comprendere quali siano gli scenari all’interno dei quali si configura la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore. La Suprema corte ha dapprima fatto riferimento alla inapplicabilità del cosiddetto rischio elettivo alle situazioni dannose in cui la condotta del lavoratore non incida sull’intervenienza dell’infortunio. Il rischio elettivo, infatti, secondo l’insegnamento della Suprema corte (24629/19) è una situazione di incertezza, potenzialmente foriera di danno e scollegata dallo svolgimento della prestazione, in cui il lavoratore viene a trovarsi per avere «posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto a procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute così da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere». Giova ricordare, peraltro, che il rischio elettivo è causa di esclusione della tutela Inail. Una volta escluso il rischio elettivo, quindi, il diritto al risarcimento e all’indennizzo spetta anche nei casi in cui il lavoratore si sia comportato con negligenza o imprudenza nell’adempimento della prestazione. A questo proposito la Corte di cassazione, sempre con la sentenza 24629/19, ha chiarito che in assenza di un comportamento del lavoratore che integri il rischio elettivo « l’eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l’evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell’entità del risarcimento dovuto». Nel caso esaminato dai giudici, peraltro, il risarcimento e l’indennizzo Inail sussiste in virtù del principio enunciato dalla sezione lavoro con la sentenza 30679/2019, secondo il quale il diritto sussiste comunque: «Quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche che, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee a impedire, nonostante la imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso».
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