IL FATTO

Autore: Michele Borsoi 
ASSINEWS 324 – novembre 2020

Il fatto
Chi rompe paga, s’è sempre detto, ma con le doverose eccezioni, aggiungiamo noi. Un caso all’apparenza semplice, si rivelerà tutt’altro che tale, aspetto questo che ricorre ogni volta che si parla di un fatto illecito e di una responsabilità.

La nostra imprese edile deve eseguire dei lavori di scavo della sede stradale per consentire la posa di una linea elettrica. Mentre l’operatore esegue lo scavo con un idoneo macchinario, strappa dal sedime dei cavi in fibra ottica di una linea telefonica causando l’interruzione della linea. Dopo aver effettuato tempestivamente la riparazione la società telefonica avanza la richiesta di risarcimento all’impresa edile.

L’ipotesi di responsabilità
La controversia

La società telefonica agisce in giudizio contro l’impresa edile, l’assicuratore di quest’ultima si costituisce in giudizio ma contesta la domanda e la manleva.

Nel corso del contraddittorio non emergono contestazioni in merito al fatto, ma la commissione tecnica incaricata dal giudice accerta diversi elementi rilevanti:
• In primo luogo la trincea in cui erano posati i cavi telefonici aveva una profondità media di soli 60 centimetri dal piano stradale.
• Altro rilievo emerso: non veniva riscontrata la necessaria posa del nastro di segnalazione dei cavi; detto nastro di colore giallo viene posato a trenta centimetri di profondità per segnalare la presenza sotterranea di cavi.
• Infine, non veniva ritrovato alcun documento presso gli uffici tecnici comunali che indicasse la posa della conduttura in fibra ottica, aspetto questo che aveva certamente impedito all’impresa edile di accertarsi.

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